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Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 53

Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di Registro unico nazionale del Terzo settore in Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 108, parte prima, del 29 dicembre 2021

CAPO III
Controlli e coordinamento
Art 6
Controllo e vigilanza sulle fondazioni del Terzo settore
1. Ai sensi dell’Sito esternoarticolo 90 del d.lgs. 117/2017 , l’Ufficio regionale esercita il controllo e la vigilanza sull’amministrazione delle fondazioni del Terzo settore secondo quanto disposto dall’articolo 25 del Codice civile.
2. Le fondazioni del Terzo settore sono tenute a trasmettere ogni notizia o documentazione che venga loro richiesta ai fini di cui al comma 1.
Art. 7
Coordinamento, unificazione e trasformazione delle fondazioni del Terzo settore
1. L’Ufficio regionale può disporre, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 90 del d.lgs. 117/2017 , ove ricorrano i presupposti di cui agli articoli 26 e 28 del codice civile, il coordinamento delle attività di più fondazioni del Terzo settore, l’unificazione della loro amministrazione, nonché la loro trasformazione, sentiti i legali rappresentanti e gli amministratori delle fondazioni interessate.
Art. 8
Controllo sugli enti del Terzo settore
1. L’Ufficio regionale esercita le attività di controllo sugli enti del Terzo settore ai sensi dell’Sito esternoarticolo 93, comma 3, del d.lgs. 117/2017 .
2. Ai fini dell’esercizio delle attività di controllo di cui al comma 1, la Regione può coinvolgere i soggetti di cui all’Sito esternoarticolo 93, comma 5, del d.lgs. 117/2017 , mediante specifici accordi. Lo svolgimento di tali attività è subordinato all’emanazione di specifico decreto da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali così come indicato all’Sito esternoarticolo 96, comma 1, del d.lgs. 117/2017 .

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.