Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 53
Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di Registro unico nazionale del Terzo settore in Toscana.
Bollettino Ufficiale n. 108, parte prima, del 29 dicembre 2021
CAPO II
Attività amministrative (1)
Art. 2
Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore
1. Il direttore della direzione regionale individuata dalla Giunta regionale come competente in materia di Enti del Terzo settore provvede, con proprio atto, all’individuazione dell’ufficio regionale indicato come “Ufficio regionale del registro unico nazionale del Terzo settore”, di seguito Ufficio regionale, e all’assegnazione delle risorse umane economiche e strumentali necessarie all’esercizio della funzione.
Art. 3
Funzioni dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale Terzo settore
1.
L’Ufficio regionale, ai sensi dell’articolo 4 del d.m. lavoro 15 settembre 2020:
a) adotta, a conclusione dei relativi procedimenti, i provvedimenti di iscrizione e cancellazione nelle sezioni del RUNTS di propria competenza.
b) provvede, secondo tecniche informatiche nel rispetto delle norme vigenti, alla registrazione delle informazioni e alla tenuta degli atti soggetti a deposito presso il RUNTS e dei provvedimenti emanati;
c) accerta l’esistenza di una delle cause di estinzione o scioglimento dell’ente e ne dà comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale ove ha sede l’ufficio regionale presso il quale l’ente è iscritto, ai fini di cui agli articoli 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile;
d) provvede, con cadenza almeno triennale, alla revisione, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l’iscrizione alla relativa sezione del RUNTS, salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, lettera c), del d.m. lavoro 15 settembre 2020;
e) provvede, anche avvalendosi della collaborazione delle altre amministrazioni, ai controlli di cui all’articolo 93, comma 3, del d.lgs. 117/2017 relativamente agli enti del Terzo settore ricadenti nella propria competenza, secondo quanto previsto dal decreto di cui all’articolo 96 del medesimo d.lgs. 117/2017 ;
f) rilascia i pareri obbligatori relativi alla devoluzione del patrimonio di cui all’articolo 9 del d.lgs. 117/2017 .
Art. 4
Compiti dei Comuni capoluogo di provincia e della Città metropolitana
1. Ai fini dell’esercizio dell’attività istruttoria connessa alle funzioni amministrative di cui all’articolo 3, ferma restando l’esclusiva titolarità delle funzioni in capo all’Ufficio regionale, lo stresso si avvale dei comuni capoluogo e della Città metropolitana di Firenze nel processo di popolamento iniziale ai sensi dell’articolo 9 e nella gestione ordinaria del RUNTS.
2.
Ai fini della gestione ordinaria i comuni capoluogo e la Città metropolitana di Firenze svolgono i seguenti compiti:
a) verificano, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dall’articolo 22 del d.lgs. 117/2017 e degli articoli 16 e 17 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020, la regolarità formale della documentazione presentata dagli enti che intendano conseguire la personalità giuridica;
b) svolgono l’istruttoria delle domande di iscrizione riferite agli enti avente sede legale nel loro territorio e della cancellazione dalle sezioni del RUNTS e propongono a tali fini, all’Ufficio regionale, l’adozione di uno specifico provvedimento;
c) comunicano all’Ufficio regionale l’accertamento dell’esistenza di una delle cause di estinzione o lo scioglimento dell’ente, al fine dell’adozione dell’eventuale provvedimento conseguente;
d) conducono la revisione sulla permanenza dei requisiti previsti per l’iscrizione alla relativa sezione del RUNTS, sulla base degli indirizzi della Giunta regionale di cui al comma 4, con cadenza almeno triennale e ne trasmettono l’esito all’Ufficio regionale al fine dell’adozione del provvedimento conseguente;
e) svolgono, nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera e), l’attività di controllo riferendo all’Ufficio regionale al fine dell’adozione dell’eventuale provvedimento conseguente.
3. L’esercizio dei compiti di cui al presente articolo si svolge secondo quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono emanati indirizzi per il coordinamento dell’avvio delle attività e per la gestione ordinaria dei compiti di cui al presente articolo, nonché per garantire l’uniforme applicazione sul territorio regionale delle disposizioni in materia di Registro Unico Nazionale del Terzo settore, anche attraverso la sottoscrizione di specifici accordi, ferme restando le funzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all’articolo 92 del d.lgs. 117/2017 .
5. Con deliberazione della Giunta regionale, nell’ambito dei trasferimenti di cui all’articolo 53, comma 3, del d.lgs. 117/2017 , sono stabilite le risorse da assegnare ai comuni capoluogo ed alla Città metropolitana di Firenze. Tali risorse sono ripartite sulla base di una quota fissa, non inferiore al 40 per cento delle stesse, e di una quota variabile, calcolata secondo il criterio della popolazione residente, ed in base ad un indice in riferimento al numero degli enti del Terzo settore iscritti nelle articolazioni territoriali del RUNTS. La medesima deliberazione stabilisce termini e modalità per la presentazione di relazione relativa alle attività svolte e alle criticità riscontrate.
Art.5
Organizzazione telematica
1. Per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui agli articoli 3 e 4, l’Ufficio regionale collabora con i comuni capoluogo e la Città metropolitana di Firenze anche mediante il collegamento secondo le modalità telematiche previste dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020.
2. Gli uffici degli enti locali competenti costituiscono articolazioni telematiche dell’Ufficio regionale del RUNTS e ad essi sono garantiti gli accessi necessari per l’esercizio congiunto delle funzioni.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.