Legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 77/2016 . (1)
Bollettino Ufficiale n. 107, parte prima, del 28 dicembre 2021
Art. 7 bis
Regolarizzazione dell’utilizzo del demanio idrico e delle relative aree a mezzo di ponti, pontili fissi e manufatti assimilati e accessori di comuni, province e Città metropolitana(6)
1. Ai fini della regolarizzazione dell’utilizzo del demanio idrico e delle relative aree a mezzo di ponti, pontili fissi e manufatti assimilati e accessori e del rilascio del titolo concessorio, i comuni, le province e la Città Metropolitana trasmettono alla direzione regionale competente per materia la documentazione di cui al comma 2.
2. Le concessioni sono rilasciate con procedura semplificata mediante la presentazione di una relazione, asseverata da un professionista abilitato, sulla compatibilità idraulica di cui all’articolo 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 luglio 2018, n. 42/R (Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 ), relativa a ciascuna interferenza fra il reticolo idrografico regionale e ponti, pontili fissi e manufatti assimilati e accessori.
3. Le concessioni di cui al presente articolo sono rilasciate entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 2, con decorrenza dalla data di rilascio della concessione.
4. Nel caso in cui la relazione asseverata di cui al comma 2 risulti incompleta, la struttura regionale territorialmente competente richiede in un’unica soluzione la documentazione mancante entro venti giorni dal ricevimento della domanda. I termini di avvio del procedimento decorrono dalla data di ricevimento della documentazione mancante richiesta.
5. Nel caso sia necessario acquisire pareri obbligatori o valutazioni tecniche si applicano gli articoli 16 e 17
della l. 241/1990 . Resta fermo quanto disposto dall’articolo 17 bis della medesima legge nel caso sia prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati per l’adozione del provvedimento.
della l. 241/1990 . Resta fermo quanto disposto dall’articolo 17 bis della medesima legge nel caso sia prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati per l’adozione del provvedimento. 6. Qualora i comuni, le province e la Città Metropolitana non presentino la relazione asseverata di cui al comma 2, o le integrazioni di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla richiesta, il rilascio della concessione è effettuato ai sensi dell’articolo 13 del d.p.g.r. 60/R/2016, senza beneficiare della procedura semplificata di cui al presente articolo.
7. Nel caso di cui al comma 6, si applica la sanzione di cui all’articolo 9 della l.r. 80/2015 .
8. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento di un indennizzo omnicomprensivo per l’utilizzo del demanio idrico e delle relative aree a mezzo di ponti, pontili fissi e manufatti assimilati e accessori, determinato in euro 2,00 per ciascuna annualità pregressa, calcolato retroattivamente fino ad un massimo di cinque annualità.
9. All’indennizzo di cui al comma 8 non si applica il pagamento dell’imposta di cui alla legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione), e degli interessi legali, e non si applica l’indennizzo di cui all’articolo 40 del d.p.g.r. 60/R/2016 e dell’articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri).
10. Qualora i comuni, le province e la Città Metropolitana non ottemperino a quanto previsto al comma 8, la regolarizzazione dell’utilizzo del demanio idrico e delle relative aree a mezzo di ponti, pontili fissi e manufatti assimilati e accessori è disposta ai sensi dell’articolo 40 del d.p.g.r. 60/R/2016.
11. Agli illeciti amministrativi eventualmente accertati d’ufficio si applicano le disposizioni di cui all’articolo 40 del d.p.g.r. 60/R/2016, oltre alle sanzioni di cui all’articolo 9 della l.r. 80/2015 .
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



