Legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 77/2016 . (1)
Bollettino Ufficiale n. 107, parte prima, del 28 dicembre 2021
Art. 3
Criteri di determinazione delle somme dovute per l’occupazione delle aree demaniali
1. Le somme di cui all’articolo 2, comma 2, sono definite, per ciascun gestore, nelle tabelle di cui all’allegato A della presente legge con riferimento alle seguenti tipologie di occupazione e ai criteri di seguito descritti:
a) occupazioni del demanio regolarmente concessionate (tipologia A). Il calcolo delle somme dovute è commisurato, a decorrere dall’annualità 2016, alla differenza tra l’importo dovuto e l’importo pagato, determinato ai sensi della normativa vigente e definito nella tabella A di cui all’allegato A della presente legge;
b) occupazioni del demanio rientranti nelle fattispecie di cui all’articolo 1, comma 1, della legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico), (tipologia B). Il calcolo delle somme è commisurato alla differenza tra l’importo dovuto e l’importo pagato determinato ai sensi della normativa vigente come definito nella tabella B di cui all’allegato A della presente legge;
c) occupazioni del demanio senza titolo (tipologia C) di cui all’allegato 2 della deliberazione della Giunta regionale 1 aprile 2019, n. 428 (Accordo di Programma per l'attuazione di un programma di interventi relativi al Settore fognatura e depurazione del servizio idrico integrato attuativo delle disposizioni di cui all'art. 26 della L.R.20/2006 e all'art. 19 ter del Regolamento Regionale n. 46/2008), afferenti alla tipologia “scarichi acque reflue”, non ricomprese nelle tipologie di cui alle lettere a) e b). Il calcolo delle somme è commisurato al valore dei canoni arretrati calcolati per le annualità dal 2014 al 2021, determinati ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2017, n. 888, cui si sommano le sanzioni di cui all’articolo 40 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni), ridotte ad un terzo ai sensi dell’articolo 8, comma 4, della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) e determinate a partire dal 1° gennaio 2016. Le somme e le maggiorazioni di cui alla presente lettera non sono gravate da interessi. All’indennizzo non si applica il pagamento dell’imposta di cui alla legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione). La somma è definita nella tabella C di cui all’allegato A della presente legge.
2. Ai fini della definizione delle somme di cui all’allegato A, tabella B:
a) in deroga all’articolo 1, comma 6, della l.r. 77/2016 , il canone di riferimento per l’annualità 2016 è commisurato al canone minimo stabilito per ciascun utilizzo del demanio e delle relative aree ai sensi degli articoli 7 e 8 del d.p.g.r. 60/R/2016;
b) la maggiorazione del 20 per cento è commisurata all’indennizzo dovuto ai sensi dell’articolo 1, comma 10 della l.r. 77/2016 .
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



