Legge regionale 29 novembre 2021, n. 45
Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023. Seconda variazione.
Bollettino Ufficiale n. 101, parte prima, dell' 1 dicembre 2021
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione ;
Visti gli articoli 11 e 37 dello Statuto;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ) e, in particolare, l’articolo 51;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99 (Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023);
Vista la legge regionale 6 agosto 2021, n. 32 (Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023. Prima variazione);
Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti espresso in data 5 novembre 2021, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);
Considerato quanto segue:
1. Si rende necessario adeguare gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023 in funzione delle esigenze di spesa di parte corrente, in conto capitale, per incremento di attività finanziarie e per rimborso prestiti, intervenute successivamente all’approvazione del bilancio stesso (legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99 ), da realizzarsi nel corso dell’esercizio di riferimento;
2. Tale adeguamento si concretizza nella iscrizione di nuove o maggiori spese, alla cui copertura si provvede attraverso la previsione di nuove entrate, attraverso il ricorso al credito e tramite l’utilizzo di risorse finanziarie già stanziate in bilancio (storni compensativi, riduzioni di spesa e riduzione degli accantonamenti di bilancio);
3. Per consentire l'immediata adozione degli atti amministrativi conseguenti, è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
CAPO I
Variazioni al bilancio
Art. 1
Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023
1. Alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023 sono apportate le variazioni indicate nell’allegato A “Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 - Entrata” e nell’allegato B “Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 - Spesa”.
2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023 sono modificate nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:
Residui | Cassa | Competenza 2021 | Pluriennale 2022 | Pluriennale 2023 | |
ENTRATA | 0,00 | -76.487.816,37 | -76.487.816,37 | 118.129.511,59 | 14.167.896,30 |
SPESA | 0,00 | -76.487.816,37 | -76.487.816,37 | 118.129.511,59 | 14.167.896,30 |
Art. 2
Autorizzazioni di spesa per gli anni 2021 – 2023
1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate dalla presente legge negli importi indicati all’allegato B “Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 - Spesa”.
CAPO II
Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99 (Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023)
Art. 3
Finanziamento investimenti mediante ricorso all’indebitamento. Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 99/2020
1. L’articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99 (Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023), è sostituito dal seguente:
“
Art. 6 Finanziamento investimenti mediante ricorso all’indebitamento
1. Nel triennio 2021 – 2023 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l’emissione di prestiti obbligazionari per l’importo complessivo di euro 598.739.754,63 di cui euro 176.443.355,28 nel 2021, euro 289.352.500,69 nel 2022 ed euro 132.943.898,66 nel 2023 subordinatamente al rispetto di quanto disposto dall’
articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2004”), di quanto previsto dall’
articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42 ) e all’osservanza di quanto recato dall’
articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria), convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133 .
2. Nell’ambito dell’indebitamento complessivamente autorizzato al comma 1, per il finanziamento degli investimenti del solo esercizio 2021, è autorizzato il ricorso all’indebitamento per far fronte alle effettive esigenze di cassa, come previsto dall’
articolo 40, comma 2 bis, del d.lgs. 118/2011 , per euro 18.021.444,91, ai sensi dell’
articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’
articolo 81, sesto comma, della Costituzione ) e nel rispetto dell’articolo 3, commi 16-21,
della l. 350/2003 , come integrati dall’
articolo 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2004, n. 191 .
3. I mutui o prestiti di cui al comma 1, sono da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore ad anni trenta, ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e prestiti.
4. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI).
5. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2022 e 2023, nonché l’eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta
alla variabilità di tasso o agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le
singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, Missione 50 “Debito Pubblico”.
6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2023, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell’esercizio 2023, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.
”.Art. 4
Sostituzione dell’allegato d) della l.r. 99/2020
1. L’allegato d) della l.r. 99/2020 , recante i limiti di indebitamento per le regioni, è sostituito dall’allegato F “
Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento
”.Art. 5
Sostituzione dell’allegato 3 della l.r. 99/2020
1. L’allegato 3 della l.r. 99/2020 , recante l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili, è sostituito dall’allegato G “
Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili
”.Art. 6
Sostituzione dell’allegato f) della l.r. 99/2020
1. L’allegato f) della l.r. 99/2020 , recante l’elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste è sostituito dall’allegato I “
Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste
”.CAPO III
Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2021, n. 32 (Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023. Prima variazione)
Art. 7
Sostituzione dell’allegato H) della l.r. 32/2021
1. L’allegato H) della l.r. 32/2021 , recante l’elenco dei nuovi provvedimenti legislativi finanziabili con i fondi speciali, è sostituito dall’allegato H “
Elenco dei nuovi provvedimenti legislativi finanziabili con i fondi speciali
”.CAPO IV
Disposizioni finali
Art. 8
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
Allegati:
Note del Redattore:
L’allegato G è stato sostituito dall’allegato N “Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili” della l.r. 29 luglio 2022, n. 25 , art. 12 (consultabile all'interno dell'allegato A della legge citata).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.