Legge regionale 29 novembre 2021, n. 45
Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023. Seconda variazione.
Bollettino Ufficiale n. 101, parte prima, dell' 1 dicembre 2021
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’

Visti gli articoli 11 e 37 dello Statuto;
Visto il


Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99 (Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023);
Vista la legge regionale 6 agosto 2021, n. 32 (Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023. Prima variazione);
Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti espresso in data 5 novembre 2021, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);
Considerato quanto segue:
1. Si rende necessario adeguare gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023 in funzione delle esigenze di spesa di parte corrente, in conto capitale, per incremento di attività finanziarie e per rimborso prestiti, intervenute successivamente all’approvazione del bilancio stesso (legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99 ), da realizzarsi nel corso dell’esercizio di riferimento;
2. Tale adeguamento si concretizza nella iscrizione di nuove o maggiori spese, alla cui copertura si provvede attraverso la previsione di nuove entrate, attraverso il ricorso al credito e tramite l’utilizzo di risorse finanziarie già stanziate in bilancio (storni compensativi, riduzioni di spesa e riduzione degli accantonamenti di bilancio);
3. Per consentire l'immediata adozione degli atti amministrativi conseguenti, è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Note del Redattore:
L’allegato G è stato sostituito dall’allegato N “Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili” della l.r. 29 luglio 2022, n. 25 , art. 12 (consultabile all'interno dell'allegato A della legge citata).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.