Menù di navigazione

Legge regionale 1 ottobre 2021, n. 36

Disposizioni urgenti per il rispetto degli obblighi derivanti dall’appartenenza alla Comunità europea e per la disciplina della fase di autorizzazione provvisoria allo scarico di acque reflue urbane nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla l.r. 5/2016 e alla l.r. 20/2006 .

Bollettino Ufficiale n. 88, parte prima, del 6 ottobre 2021

CAPO III
Norme finanziare e disposizioni finali e transitorie
Art. 12
Disposizioni finali
1. Ai fini del presidio degli interventi sulla depurazione, di cui alla legge regionale 27 gennaio 2016, n. 5 (Disposizioni straordinarie per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali), e all’articolo 26 della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), la Giunta regionale istituisce specifici tavoli tecnici a cui partecipano l’Autorità idrica toscana (AIT), i gestori del servizio idrico integrato nonché le strutture regionali competenti.
Art. 12 bis
Disposizioni particolari per il completamento degli interventi di adeguamento e delocalizzazione del depuratore di Livorno
1. Per le opere di adeguamento e delocalizzazione del depuratore di Livorno, denominato "Rivellino" di cui all'Accordo di Programma stipulato in data 23 Dicembre 2019 e approvato con delibera di Giunta regionale 23 dicembre 2019, n. 1626, di seguito AdP, laddove il gestore del servizio idrico integrato non sia in grado di rispettare i termini di conclusione dei lavori previsti nell'accordo stesso, in ragione di obiettive e comprovate difficoltà connesse ad eventi sopravvenuti non imputabili al gestore medesimo, sulla base di una specifica istruttoria compiuta da AIT, il Collegio di Vigilanza dell'Accordo recepisce una proposta di rimodulazione degli interventi formulata dalla stessa Autorità. La rimodulazione del cronoprogramma è inserita nell'AdP, mediante stipula e approvazione di apposito atto di aggiornamento, e indica il termine ultimo per il completamento degli interventi che non deve compromettere il raggiungimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico recettore.
2. Entro trenta giorni dall’approvazione dell’aggiornamento dell’AdP:
a) AIT provvede ad inserire i nuovi termini di conclusione degli interventi nella programmazione
temporale contenuta nel piano d’ambito;
b) il gestore presenta apposita istanza per l’aggiornamento dell’autorizzazione provvisoria ai sensi dell’Sito esternoarticolo 124, comma 6, del d.lgs. 152/2006 .
3. La struttura regionale competente provvede ad aggiornare il titolo provvisorio rilasciato per lo scarico dell'impianto di Rivellino, nell'ambito dell'autorizzazione unica ambientale di cui al regolamento emanato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto- Sito esternolegge 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 4 aprile 2012, n. 35 ), in deroga a quanto previsto all'articolo 3, comma 6, del medesimo regolamento. L'aggiornamento è assentito per il tempo strettamente necessario alla realizzazione degli interventi, e comunque non oltre il termine indicato nel nuovo cronoprogramma.
4. Alle procedure di aggiornamento dell'autorizzazione provvisoria di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi da 2 a 4 quater, della legge regionale 27 gennaio 2016 n. 5 (Disposizioni straordinarie per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali).
Art. 13
Disposizioni transitorie
1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ove necessario in attuazione della medesima, sono approvati e sottoscritti gli aggiornamenti e le modifiche degli accordi e contratti di programma di cui all'articolo 26, comma 2, della l.r. 20/2006 .
1 bis. Entro il 30 marzo 2022 è sottoscritto e approvato l'aggiornamento dell'AdP di cui all'articolo 12 bis, comma 1.
2. Al fine di assicurare continuità al servizio pubblico di depurazione evitando situazioni di emergenza igienico-sanitaria che possono derivare dall’interruzione dello stesso, fino all’aggiornamento dell’autorizzazione provvisoria di cui all’articolo 26, comma 2, lettera a bis) della l.r. 20/2006 e di cui all’articolo 6 della l.r. 5/2016 , e, comunque, non oltre il 30 giugno 2022, la prosecuzione degli scarichi in essere è consentita alle condizioni previste dall'autorizzazione provvisoria già rilasciata ai sensi della normativa previgente, previa verifica d’ufficio delle strutture regionali competenti al rilascio della stessa, che, ove necessario, impartiscono prescrizioni volte ad evitare il deterioramento del corpo idrico recettore e il pregiudizio alla salute e all’ambiente.
2 bis. Fino all’aggiornamento dell'autorizzazione provvisoria di cui all'articolo 12 bis, comma 3, la prosecuzione dello scarico dell'impianto di Rivellino è consentita secondo le modalità transitorie di cui al comma 2.
Art. 14
Norma finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 15
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi allegato in calce a questa legge.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

2. Considerato inserito con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 18 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.