Menù di navigazione

Legge regionale 1 ottobre 2021, n. 36

Disposizioni urgenti per il rispetto degli obblighi derivanti dall’appartenenza alla Comunità europea e per la disciplina della fase di autorizzazione provvisoria allo scarico di acque reflue urbane nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla l.r. 5/2016 e alla l.r. 20/2006 .

Bollettino Ufficiale n. 88, parte prima, del 6 ottobre 2021

CAPO II
Modifiche alla legge regionale legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)
Art. 11
Norme transitorie per le acque reflue urbane. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 20/2006
1. Alla lettera a bis) del comma 2 dell’articolo 26 della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), le parole: “
per la prosecuzione in via temporanea degli scarichi
” sono sostituite dalle seguenti: “
per il rilascio, ai sensi dell’articolo 124, comma 6, del decreto legislativo, dell’autorizzazione provvisoria allo scarico
”.
2. Al comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 20/2006 , le parole “
oppure, a condizione che non risulti pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al comma 1, anche successivamente a tale data, comunque non oltre il 31 dicembre 2021
”, sono sostitute dalle seguenti: “
oppure, a condizione che non risulti pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al comma 1, anche successivamente a tale data, comunque non oltre il 31 dicembre 2026. A tal fine, le condizioni e le modalità di cui al comma 2, lettera a bis), prevedono cautele gestionali e prescrizioni volte ad assicurare la costante manutenzione dello scarico e ad evitare che, durante il periodo di vigenza del regime autorizzativo provvisorio, si verifichi il deterioramento dello stato di qualità del corpo recettore o un pregiudizio alla salute pubblica e all’ambiente, nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui all’articolo 13.
”.
3. Al comma 4 dell’articolo 26 della l.r. 20/2006 , le parole: “
alle province competenti il programma degli interventi, comprensivo del relativo cronoprogramma, approvato dall'AIT o dal soggetto che assumerà le relative funzioni.
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla struttura regionale competente il programma degli interventi, comprensivo del relativo cronoprogramma, approvato dall'AIT.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi allegato in calce a questa legge.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

2. Considerato inserito con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 18 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.