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Legge regionale 6 agosto 2021, n. 31

Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023.

Bollettino Ufficiale n. 77, parte prima, del 13 agosto 2021

Art. 10
Contributi straordinari per la fattibilità di interventi sulla viabilità locale nella Città Metropolitana di Firenze e in Provincia di Pistoia (4)

Rubrica così sostituita con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 11.

1. La Giunta Regionale è autorizzata ad erogare:
a) un contributo straordinario, fino ad un massimo di euro 200.000,00 per l’anno 2023, (2)

Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45, art. 13, comma 1.

alla Città Metropolitana di Firenze, per uno studio di fattibilità (5)

Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 11.

di interventi di riqualificazione e di messa in sicurezza della strada provinciale (SP) 107;
b) un contributo straordinario, fino ad un massimo di euro 175.000,00 per l'anno 2022, alla Provincia di Pistoia, per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica della variante alla SP 5 nel tratto Sant’Agostino-Montale.
2. I contributi per le progettazioni degli interventi di cui al comma 1, sono erogati previa stipula di specifici accordi con gli enti competenti alla realizzazione degli stessi.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a complessivi euro 375.000,00 per gli anni 2022 e 2023, si fa fronte come segue:
a) per euro 175.000,00 per l’anno 2022, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2022;
b) per euro 200.000,00 per l’anno 2023, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023. (3)

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45, art. 13, comma 2.


Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 27 .

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 13 , comma 1.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 13 , comma 2.

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Rubrica così sostituita con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 11 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 11 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 12 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 12 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.