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Legge regionale 5 agosto 2021, n. 28

Disposizioni in materia di incarichi regionali. Modifiche alla l.r. 5/2008 .

Bollettino Ufficiale n. 74, parte prima, dell' 11 agosto 2021

Art. 4
Avviso per la presentazione delle candidature e proposte di nomina. Sostituzione dell’articolo 7 della l.r.5/2008
1. L’articolo 7 della l.r. 5/2008 è sostituito dal seguente:
Art. 7 Avviso per la presentazione delle candidature e proposte di nomina
1. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale, ciascuno per la propria competenza, pubblicano sul rispettivo sito web, di norma semestralmente, gli avvisi per la presentazione di proposte di candidatura, ad eccezione che per gli incarichi relativi a:
a) organismi disciplinati esclusivamente dalla normativa regionale, ai quali si accede a seguito di designazioni vincolanti espresse dai soggetti aventi titolo;
b) organismi per i quali la legge di settore già prevede l’espletamento di uno specifico avviso pubblico;
c) organismi la cui costituzione ha carattere di urgenza;
d) nomine e designazioni da effettuarsi previa intesa della Regione con organi dello Stato, delle regioni o di altri soggetti;
e) organismi che svolgono funzioni di natura tecnica, se non già ricompresi nelle lettere da a) a d);
f) cariche di revisore unico e di componente dei collegi sindacali e dei revisori dei conti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c).
2. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale stabiliscono:
a) la periodicità di pubblicazione agli avvisi di cui al comma 1;
b) il termine ordinario per la presentazione delle autocandidature;
c) il contenuto degli avvisi.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), nel provvedimento di nomina o designazione è data adeguata motivazione delle ragioni dell’urgenza.
4. Le candidature, corredate della documentazione di cui all’articolo 8, sono presentate all’organo competente per la nomina o designazione da parte:
a) delle organizzazioni sindacali regionali;
b) delle associazioni riconosciute, fondazioni ed enti pubblici e privati operanti in Toscana nei settori interessati;
c) delle università ed istituti di ricerca della Toscana;
d) degli ordini professionali aventi sede in Toscana;
e) della persona direttamente interessata alla candidatura.
5. La documentazione può essere integrata di propria iniziativa da parte del candidato entro lo stesso termine.
6. Ove, nel corso dell’anno, si renda necessario procedere a nomine o designazioni non previste negli elenchi di cui all’articolo 5, comma 1, i soggetti di cui al comma 1 pubblicano avvisi integrativi sul sito web di relativa competenza.
7. Il Presidente della Giunta regionale decreta le nomine e designazioni di propria competenza, di norma tra le candidature proposte ai sensi del comma 4, salvo che, per mancanza di proposte di candidature o per altra causa eccezionale, oltre che per le ragioni di cui al comma 1, ritenga, motivatamente, di dover provvedere in deroga, fermo restando il rispetto dei criteri e dei principi della presente legge.
8. Il Consiglio regionale delibera le nomine e le designazioni di propria competenza sulla base delle proposte presentate da:
a) i presidenti dei gruppi consiliari;
b) ciascun consigliere;
c) la Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, dello Statuto.
Tali soggetti individuano i candidati in modo autonomo ovvero nell’ambito dei soggetti proposti ai sensi del comma 4 e, per quanto concerne i revisori unici e i componenti dei collegi sindacali e dei revisori dei conti, nell’ambito degli iscritti nell’elenco di cui all’articolo 5 bis.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.