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Legge regionale 3 agosto 2021, n. 27

Valorizzazione del patrimonio storico - culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche regionali.

Bollettino Ufficiale n. 74, parte prima, dell' 11 agosto 2021

Art. 16
Norma finanziaria
1. Per l’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di euro 500.000,00 per l'annualità 2021, euro 668.000,00 per l'annualità 2022 ed euro 500.000,00 per ciascuna delle annualità 2023 e 2024, cui si fa fronte rispettivamente:
a) per l'anno 2021, per euro 500.000,00, con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività Culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021;
b) per l'anno 2022, per euro 468.000,00 con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività Culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024 e per euro 200.000,00 con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività Culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022;
c) per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per euro 300.000,00 con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività Culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024 e per euro 200.000,00 con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività Culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2022- 2024, annualità 2023 e 2024. (1)

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 17 .

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
3. Dall’attuazione di quanto previsto agli articoli 4 e 8 non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.