Legge regionale 4 giugno 2021, n. 18
Disposizioni per la tutela e la sicurezza del lavoro dei lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali.
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 14 giugno 2021
Art. 1
Oggetto
1. La Regione Toscana nel perseguimento della finalità prioritaria del diritto alla tutela della dignità del lavoratore e del diritto alla sicurezza dei luoghi di lavoro, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto, con la presente legge detta disposizioni per incrementare la tutela e la sicurezza del lavoro dei lavoratori organizzati dalle imprese mediante programmi e piattaforme digitali, prescindendo dalla tipologia del contratto di lavoro sottoscritto, nonché la salute e sicurezza della collettività nel caso di prestazioni svolte in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
2. Le azioni e le misure volte al raggiungimento della finalità sono concertate, in attuazione del principio di leale collaborazione, con i soggetti istituzionali previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007 (Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro), al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.