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Legge regionale 5 marzo 2021, n. 11

Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi al fine di favorire il decongestionamento dei centri urbani e migliorare la mobilità, nell’ambito di azioni di riqualificazione urbana.

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 10 marzo 2021

Art. 2 bis
1. A decorrere dal 2025 i contributi sono concessi sulla base di specifico avviso pubblico, da attivarsi nella annualità 2024, per concorrere al rimborso dei soli oneri di ammortamento corrispondenti all’importo delle stesse rate di ammortamento, per l’intera durata dei mutui contratti dai comuni e, comunque, per un periodo non superiore a venti anni.
2. I contributi sono versati dalla Regione fino all'importo massimo annuo di euro 1.437.000,00 per l'anno 2025, euro 1.738.000,00 per l'anno 2026 ed euro 2.012.000,00 per l'anno 2027. Per le annualità dal 2028 al 2044 l'importo massimo annuo è determinato sulla base della sommatoria delle previsioni della quota capitale dei piani di ammortamento dei contratti di mutuo presentati in sede di domanda di partecipazione al bando 2024 dai singoli comuni e, comunque, per un importo non superiore a euro 2.012.000,00 annui.(8)

Comma prima modificato con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 39, quindi sostituito con l.r. 7 maggio 2025, n. 23, art. 41, e infine così sostituito con l.r. 8 agosto 2025, n. 45, art. 35.

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Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25 , art. 78 .

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Comma prima modificato con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 39 , quindi sostituito con l.r. 7 maggio 2025, n. 23, art. 41 , e infine così sostituito con l.r. 8 agosto 2025, n. 45, art. 35.

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Note soppresse.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.