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Legge regionale 5 marzo 2021, n. 11

Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi al fine di favorire il decongestionamento dei centri urbani e migliorare la mobilità, nell’ambito di azioni di riqualificazione urbana.

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 10 marzo 2021

Art. 6 bis
1. All'onere di spesa di cui all'articolo 2 bis, fino a un massimo di euro 1.437.000,00 per l'anno 2025, euro 1.738.000,00 per l'anno 2026 ed euro 2.012.000,00 per l'anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della l.r. 1/2015 , agli oneri per gli esercizi successivi, a decorrere dall'anno 2028 e fino al 2044, si fa fronte con legge di bilancio, secondo la seguente articolazione:
a) fino ad un massimo di euro 1.841.000,00 per l'anno 2028;
b) fino ad un massimo di euro 1.895.000,00 per l'anno 2029;
c) fino ad un massimo di euro 1.874.000,00 per l'anno 2030;
d) fino ad un massimo di euro 1.930.000,00 per l'anno 2031;
e) fino ad un massimo di euro 1.989.000,00 per l'anno 2032;
f) fino ad un massimo di euro 1.952.000,00 per l'anno 2033;
g) fino ad un massimo di euro 2.012.000,00 per l'anno 2034;
h) fino ad un massimo di euro 1.664.000,00 per l'anno 2035;
i) fino ad un massimo di euro 1.720.000,00 per l'anno 2036;
j) fino ad un massimo di euro 1.778.000,00 per l'anno 2037;
k) fino ad un massimo di euro 1.839.000,00 per l'anno 2038;
l) fino ad un massimo di euro 1.902.000,00 per l'anno 2039;
m) fino ad un massimo di euro 1.720.000,00 per l'anno 2040;
n) fino ad un massimo di euro 1.597.000,00 per l'anno 2041;
o) fino ad un massimo di euro 1.657.000,00 per l'anno 2042;
p) fino ad un massimo di euro 1.718.000,00 per l'anno 2043;
q) fino ad un massimo di euro 1.607.000,00 per l'anno 2044.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25 , art. 78 .

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Comma prima modificato con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58 , art. 39 , quindi sostituito con l.r. 7 maggio 2025, n. 23 , art. 41 , e infine così sostituito con l.r. 8 agosto 2025, n. 45 , art. 35.

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Note soppresse.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.