Legge regionale 5 marzo 2021, n. 11
Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi al fine di favorire il decongestionamento dei centri urbani e migliorare la mobilità, nell’ambito di azioni di riqualificazione urbana.
Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 10 marzo 2021
Art. 6 ter
Norma finanziaria per i contributi di cui all’articolo 2 ter(12)
1. All’onere di spesa di cui all’articolo 2 ter, fino a un massimo di euro 500.000,00 per l’anno 2027 e di euro 1.000.000,00 per l’anno 2028, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2027 e 2028.
2. Ai sensi dell’articolo 14, comma 5, della l.r. 1/2015 , agli oneri per gli esercizi successivi, fino all’importo massimo di euro 1.000.000,00 annui a decorrere dall’anno 2029 e fino al 2046, si fa fronte con legge di bilancio.
Note del Redattore:
Articolo inserito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 24 , quindi modificato con . l.r. 24 dicembre 2024, n. 58 , art. 40 e l.r. 7 maggio 2025, n. 23 , art. 42, e infine così sostituito con l.r. 8 agosto 2025, n. 45 , art. 36 .
Comma prima modificato con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58 , art. 39 , quindi sostituito con l.r. 7 maggio 2025, n. 23 , art. 41 , e infine così sostituito con l.r. 8 agosto 2025, n. 45 , art. 35.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



