Legge regionale 12 febbraio 2021, n. 5
Disposizioni urgenti in materia di sismica e di gestione dei rifiuti in adeguamento alla normativa statale e alla giurisprudenza della Corte costituzionale. Modifiche alle leggi regionali 65/2014, 69/2019 e 22/2015.
Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 17 febbraio 2021
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l), m), m bis) e z), dello Statuto;
Visto il

Visto il


Visto il

Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), e, in particolare, l'articolo 13;
Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);
Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della

Vista la legge regionale 22 novembre 2019, n. 69 (Disposizioni in materia di governo del territorio. Adeguamenti alla normativa statale in materia di edilizia e di sismica. Modifiche alle leggi regionali 65/2014, 64/2009, 5/2010 e 35/2015);
Vista la legge regionale 6 luglio 2020, n. 51 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2019);
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 2, depositata in Cancelleria in data 31 gennaio 2021 e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 20 gennaio 2021, 1a serie speciale n. 3;
Considerato quanto segue:
1. A seguito dell'entrata in vigore del


2. Le modifiche alla l.r. 65/2014 , nella materia della sismica, sono state introdotte nell'ordinamento regionale mediante la l.r. 69/2019 che è stata impugnata dal Governo, mediante ricorso proposto in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri, notificato in data 24 gennaio 2020;
3. Nel giudizio di legittimità costituzionale relativo alla l.r. 69/2019 , la Corte costituzionale si è pronunciata con la sentenza 2/2021 ritenendo fondate alcune censure formulate dal Governo avverso la l.r. 69/2019 ;
4. Risulta, conseguentemente, necessario procedere al rapido adeguamento delle disposizioni regionali in materia di sismica alla normativa statale di riferimento, in ossequio a quanto statuito dalla Corte costituzionale;
5. L'intervento legislativo regionale risulta fondamentale, al fine di consentire il normale svolgimento dell'attività edilizia, dando certezza del quadro normativo di riferimento;
6. In particolare, è necessario modificare l'articolo 182 della l.r. 65/2014 , prevedendo che, ai fini dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 209 della l.r. 65/2014 , le strutture regionali competenti debbano verificare la doppia conformità degli interventi alle norme tecniche vigenti sia al momento della realizzazione degli stessi, sia al momento della presentazione dell’istanza di accertamento di conformità;
7. È necessario correggere inoltre gli articoli 168 e 174 della l.r. 65/2014 , nel senso indicato dalla Corte costituzionale e abrogare l'articolo 73 della l.r. 69/2019 ;
8. Alla luce della proroga dello stato di emergenza di cui al

9. È necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, in quanto l’intervento legislativo è urgente, essendo i procedimenti di cui all’articolo 182 della l.r. 65/2014 sospesi dalla data del 21 gennaio 2021, a seguito della pubblicazione della sentenza 2/2021 sulla Gazzetta Ufficiale, in attesa dell’adeguamento legislativo alla sentenza;
Approva la presente legge
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.