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Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2021.

Bollettino Ufficiale n. 135, parte prima, del 31 dicembre 2020

MULTIVIGENZA - ricostruzione storica dell’atto :

Testo storicoTesto coordinato con :

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INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 - Contributo all'Azienda ospedaliero-universitaria pisana
Art. 2 - Contributo al Comune di Firenze per impiantistica sportiva
Art. 3 - Interventi straordinari sulla viabilità pubblica comunale
Art. 4 - Interventi stradali asse suburbano di Lucca
Art. 5 - Contributo alla Provincia di Grosseto per SP 95 “Sforzesca”
Art. 6 - Interventi sulla viabilità nel Comune di Castelnuovo di Garfagnana
Art. 7 - Interventi sulla viabilità nel Comune di Firenze
Art. 8 - Collegamento tra la Stazione Santa Maria Novella e la nuova stazione Alta Velocità Foster
Art. 9 - Collegamento tra la SS 12 dell’Abetone e del Brennero e la viabilità locale nel Comune di Borgo a Mozzano
Art. 10 - Progettazione di fattibilità tecnico-economica per un nuovo ponte sull'Arno nel Comune di Figline e Incisa Valdarno
Art. 11 - Collegamento con SR 66 della strada provinciale 9 nel Comune di Poggio a Caiano
Art. 12 - Progetti di promozione del termalismo
Art. 13 - Interventi per la qualità dell’aria ed efficientamento degli impianti termici
Art. 14 - Mandato per l’esercizio 2021 dell’amministratore unico di Sviluppo Toscana S.p.A.
Art. 15 - Contributo straordinario in favore della Unione dei Comuni Montani del Casentino
Art. 16 - Proroga termine per assunzione della gestione diretta di alcune funzioni da parte delle società della salute
Art. 17 - Contributi finalizzati ad incentivare progetti di promozione della raccolta differenziata e dell'economica circolare
Art. 18 - Copertura finanziaria
Art. 19 - Entrata in vigore

Note del Redattore:

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Parole prima sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 19 ; poi così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 19 , poi così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 , art. 14 , ed infine sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58. art. 21.

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Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 20 .

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Parola così sostituita con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 21 .

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Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 21 .

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Parole prima sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 22 ; poi così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 20. , ed infine sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58. art. 22.

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Comma prima sostituito con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 22 ; ed ora così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 20.

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Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 23 .

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Comma prima sostituito con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 24 ; poi così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 23 .

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55 , art. 15 .

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Note soppresse.

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Parola cosi sostituita con l.r. 7 giugno 2022, n. 16 , art. 7 , comma 1.

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Parole cosi sostituite con l.r. 7 giugno 2022, n. 16 , art. 7 , comma 3.

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Comma così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 19 , ed ora così sostituito con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 21.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 20 .

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Parola sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 21 , ed ora così sostituita con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 , art.15.

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 21 .

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Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 22 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 22 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 23 .

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 5.

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Lettera così sostituita con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 22.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.