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Legge regionale 4 agosto 2020, n. 75

Interventi normativi collegati alla legge di assestamento del bilancio di previsione 2020 – 2022.

Bollettino Ufficiale n. 77, parte prima, del 6 agosto 2020

Art. 16
Copertura finanziaria
1. Dall’attuazione degli articoli 1, 3 e 6, non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. Agli oneri conseguenti alle altre disposizioni della presente legge si fa fronte con le entrate previste nel bilancio di previsione 2020 – 2022, nel rispetto delle destinazioni ivi definite per missioni, programmi e titoli di spesa nell’ambito degli equilibri complessivi di bilancio, calcolati ai sensi dell’Sito esternoarticolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 ) e riportati nell’allegato E della legge regionale 4 agosto 2020, n. 76 (Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022. Assestamento e seconda variazione).

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 6 agosto 2021, n. 31, art. 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.