Legge regionale 4 agosto 2020, n. 75
Interventi normativi collegati alla legge di assestamento del bilancio di previsione 2020 – 2022.
Bollettino Ufficiale n. 77, parte prima, del 6 agosto 2020
Art. 16
Copertura finanziaria
1. Dall’attuazione degli articoli 1, 3 e 6, non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. Agli oneri conseguenti alle altre disposizioni della presente legge si fa fronte con le entrate previste nel bilancio di previsione 2020 – 2022, nel rispetto delle destinazioni ivi definite per missioni, programmi e titoli di spesa nell’ambito degli equilibri complessivi di bilancio, calcolati ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ) e riportati nell’allegato E della legge regionale 4 agosto 2020, n. 76 (Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022. Assestamento e seconda variazione).
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.