Legge regionale 4 agosto 2020, n. 75
Interventi normativi collegati alla legge di assestamento del bilancio di previsione 2020 – 2022.
Bollettino Ufficiale n. 77, parte prima, del 6 agosto 2020
Art. 1
Gestione delle tasse automobilistiche. Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 49/2003
1. L'articolo 2 della legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), è sostituito dal seguente:
“
Art. 2 - Gestione delle tasse automobilistiche
1. Per le finalità di cui all’articolo 51, commi 1 e 2 bis,
del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili) convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 dicembre 2019, n. 157 , la Regione può svolgere le attività di gestione, controllo ed aggiornamento dell’archivio regionale della tassa automobilistica in cooperazione con il soggetto gestore del pubblico registro automobilistico (PRA), previa sottoscrizione di apposito disciplinare. L’archivio regionale della tassa automobilistica provvede a far confluire in modo
simultaneo e sistematico i dati in esso acquisiti nel sistema informativo di cui al sopracitato articolo 51, comma 2
bis, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 4, del regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418 (Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali).
2. L’accordo di cui al comma 1 è regolato da apposito disciplinare adottato dalla Giunta Regionale, nell’ambito degli accordi tra le pubbliche amministrazioni di cui all’
articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). Il disciplinare può riguardare:
a) la gestione dei procedimenti di cui all'articolo 1, lettere b), d) ed e), ivi compresa la emanazione dei provvedimenti connessi;
b) la gestione dell'archivio regionale e l’integrazione con il sistema informativo del pubblico registro di cui all’
articolo 51, comma 2 bis, del d.l. 124/2019 convertito dalla
l. 157/2019 ;
c) l'attività istruttoria relativa ad istanze, richieste ed altre comunicazioni dei contribuenti;
d) l'assistenza ai contribuenti;
e) l'attività di riscossione, compresa l’integrazione con il sistema di pagamenti elettronici PagoPA di cui all’
articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale);
f) la gestione di procedure complesse di pagamento, in cui siano necessari interventi di analisi e verifica di documenti ai fini della determinazione della tassa;
g) il riscontro contabile dei dati dei versamenti ricevuti dagli agenti della riscossione.
”.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.