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Legge regionale 25 giugno 2020, n. 45

Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 26 giugno 2020

Art. 24
Stato di emergenza regionale
1. In presenza di un’emergenza di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), del Codice, il Presidente della Giunta regionale dichiara, con proprio decreto, lo stato di emergenza regionale, determinandone durata ed estensione territoriale.
2. Il Presidente della Giunta regionale può richiedere, ove necessario e valutata la gravità ed estensione dell’evento medesimo, lo stato di emergenza nazionale di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), del Codice.
3. La durata dello stato di emergenza regionale non può superare i sei mesi ed è prorogabile di ulteriori sei mesi.
4. La revoca dello stato di emergenza regionale può essere disposta con le stesse modalità adottate per la relativa dichiarazione.
5. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza regionale, la Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dalla data del decreto di cui al comma 1, definisce:
a) l'individuazione dei comuni interessati dalla emergenza;
b) la valutazione dell’evento, effettuata anche in forma speditiva da parte della struttura regionale di cui all’articolo 18 in relazione alla straordinarietà dell’evento, al territorio colpito, alla popolazione interessata, alle risorse operative, tecniche e scientifiche impiegate, all’entità dei danni prodotti;
c) l’assegnazione dei finanziamenti, nei limiti delle risorse disponibili sul bilancio regionale, al fine di fronteggiare l’emergenza.
6. Le risorse di cui al comma 5 possono essere destinate a:
a) avvio delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione di cui all’articolo 25, comma 2, lettera a), del Codice, per le quali può essere disposta la copertura finanziaria pari al 100 per cento della spesa totale;
b) interventi più urgenti di cui all’articolo 25, comma 2, lettera b), del Codice, eseguiti dagli enti locali, dalle strutture regionali o dai consorzi di bonifica;
c) attivazione delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive di cui all’articolo 25, comma 2, lettera c), del Codice, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato (2)

Parole aggiunte con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 15.

;
d) l’avvio degli interventi urgenti di cui all’articolo 25, comma 2, lettera d), del Codice (3)

Parole soppresse con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 15.

.
7. Al termine dello stato di emergenza regionale, la Giunta regionale dispone, con successiva deliberazione, le modalità di completamento degli interventi previsti a seguito dell’emergenza regionale e l’eventuale assegnazione delle risorse agli enti ordinariamente competenti per il completamento degli interventi ancora non conclusi.
8. La Giunta regionale, con deliberazione, nell'ambito del piano di cui all'articolo 6, definisce le procedure di attuazione di quanto previsto nel presente articolo.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.