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Legge regionale 25 giugno 2020, n. 45

Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 26 giugno 2020

Art. 10
Spegnimento incendi boschivi
1. Per lo spegnimento degli incendi boschivi si applica quanto previsto dalla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28, art. 85 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.