Legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11
Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 21 febbraio 2020
Art. 43
Mediazione sociale
1. Al di fuori dell’ambito disciplinato dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n 28 (Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), i comuni possono favorire e praticare, anche in forma associata, la mediazione sociale agevolando l’integrazione, la convivenza civile e la bonaria risoluzione dei conflitti insorti nelle materie oggetto della presente legge ponendo a disposizione dei cittadini specifico servizio svolto da proprio personale, anche appartenente alla polizia municipale nell’ambito della propria attività d’istituto (6), ovvero avvalendosi di soggetti esterni all’amministrazione comunale.
2. La mediazione sociale è gratuita ed è volta a prevenire danni o pregiudizi che possono essere arrecati alle persone o alle cose negli ambiti previsti dalla presente legge.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.