Legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11
Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 21 febbraio 2020
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione;
Visto l’articolo 3, comma 3, dello Statuto per il quale la Regione sostiene i principi di sussidiarietà sociale e istituzionale;
Visto l’articolo 63, comma 2, dello Statuto;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);
Vista la legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale);
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 );
Visto il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città) convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 ;
Vista la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative);
Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);
Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);
Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 23 gennaio 2020;
Considerato quanto segue:
1. La presente legge interviene per disciplinare gli interventi per la sicurezza urbana, non solo in senso tradizionale, ma prevedendo modalità innovative come iniziative di sicurezza partecipata e progetti speciali, con la finalità di coinvolgere sia gli organi e le competenze pubbliche, sia il tessuto associativo e le risorse di cittadinanza attiva;
2. La presente legge assume il concetto di sicurezza urbana definito dal recente d.l. 14/2017 convertito dalla l. 48/2017 , che non riguarda soltanto interventi in tema di ordine e sicurezza pubblica di competenza statale, ma interventi coordinati fra i vari livelli istituzionali in un’ottica pluridimensionale che interessa anche le situazioni di degrado, marginalità sociale e bisogni di riqualificazione urbana;
3. Gli interventi regionali e locali nei settori della polizia locale, della sicurezza sociale, dell'educazione alla legalità, del diritto allo studio, della formazione professionale, del collocamento al lavoro, della riqualificazione urbana, dell'edilizia residenziale pubblica costituiscono strumenti per il concorso della Regione allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale, alla prevenzione dei fenomeni e delle cause della criminalità e al sostegno alle vittime dei reati, senza interferenze e nel pieno rispetto delle competenze statali, in particolare per ciò che concerne la materia ordine pubblico e sicurezza di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera h), della Costituzione ;
4. La presente legge, in conformità a quanto previsto dall'articolo 117, comma secondo, lettera h), della Costituzione , che esclude dalla competenza legislativa esclusiva statale la polizia amministrativa locale, disciplina le funzioni di polizia amministrativa locale e le strutture di polizia municipale, i corpi di polizia provinciale e della Città metropolitana di Firenze;
5. La presente legge attua interventi volti a garantire requisiti di uniformità nell’esercizio delle suddette funzioni, nella strutturazione dei servizi, nel reclutamento e formazione degli addetti, operando in sussidiarietà degli enti locali anche ai fini di adeguatezza pure nei rapporti con gli organi statali;
6. La presente legge opera altresì interventi di sussidiarietà sociale sostenendo la libera iniziativa dei cittadini che si organizzano per interventi di sicurezza partecipata ed imponendo alle strutture di polizia locale moduli operativi di comunità in ascolto delle esigenze del territorio di riferimento;
7. Le disposizioni sulle gestioni associate e le unioni di comuni sono in linea con quanto previsto dalla l.r. 68/2011 ;
8. Per la qualità ed efficacia delle azioni di polizia locale, la presente legge assicura la particolare qualificazione tecnica dell’intervento regionale e si avvale delle migliori esperienze del settore; (10)
9. Il titolo IV della presente legge è volto ad orientare la normazione locale in materia di vivibilità urbana e contrasto ai fenomeni di degrado e fornisce anche la strumentazione procedurale finalizzata all’effettiva applicazione delle disposizioni da parte dei singoli enti;
10. Nel perseguimento delle finalità di cui al punto 9, la legge indica alcuni elementi di uniformità di tali atti normativi locali, ai sensi dell’articolo 63 dello Statuto, ponendosi come normativa di riferimento per gli ambiti oggetto degli atti normativi locali in materia di sicurezza urbana nei casi in cui sussistano materie di competenza regionale che concernono sia la vivibilità e il decoro urbano, sia l’assistenza alle persone, al fine della tutela della convivenza civile;
11. Sono quindi esclusi, anche per questo ambito, possibili interferenze con le competenze statali in quanto la legge non interviene in materia di ordine o sicurezza pubblica, che debbono essere assicurate dallo Stato nell’ambito della sua competenza esclusiva;
12. Nella pianificazione territoriale e, in generale, nelle attività di programmazione, i comuni tengono in considerazione le esigenze della sicurezza urbana nella consapevolezza che per affrontare il tema della sicurezza sono necessarie politiche trasversali e integrate;
13. I comuni, infatti, esercitano le loro funzioni e svolgono i propri compiti nell’ambito della presente legge come enti che concorrono allo sviluppo dei servizi alla persona e al benessere complessivo della comunità amministrata in tutte le sue esigenze, ivi compresa quella della vivibilità urbana;
13 bis. In relazione all’articolo 2 e, in particolare, al comma 5, si precisa che le azioni integrate sono azioni regionali anche per ciò che riguarda l'articolo 3, commi 1 e 2, del d.l. 14/2017 convertito dalla l. 48/2017 , relativo agli strumenti di competenza dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ed è solo la Regione ad assumersene la responsabilità ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del d.l. 14/2017 convertito dalla l. 48/2017 , senza interferire con le competenze statali e comunali come definite dall'articolo 5 del medesimo d.l. 14/2017 ; (1)
3 ter. In osservanza del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), il riferimento nella presente legge alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale è da intendersi esteso a tutti gli enti del Terzo settore costituiti in conformità al medesimo codice; (1)
Approva la presente legge
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.