Legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11
Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 21 febbraio 2020
TITOLO V
Disposizioni finali transitorie
CAPO I
Disposizioni finali transitorie
Art. 51
Norme transitorie
1. La Regione adotta i regolamenti di cui agli articoli 27 e 35, entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sentite ANCI e UPI Toscana, la Commissione regionale per le pari opportunità e le rappresentanze sindacali dei lavoratori.
2. L’atto di cui all’articolo 17 è adottato entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge e gli enti locali interessati adeguano i propri regolamenti entro dodici mesi dalla sua pubblicazione.
3. Fino a trentasei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, rimangono corpi di polizia provinciale e della Città metropolitana di Firenze anche le strutture con meno di dieci addetti.
4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al titolo III e del regolamento di cui all’articolo 27 è causa ostativa all’accesso ai finanziamenti previsti dal titolo II relativi alle funzioni di polizia locale.
5. Il settore competente della Giunta regionale avvia il monitoraggio di cui all’articolo 29, comma 7, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge (8).
6. Nel caso di unioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui all’articolo 29, comma 6, decorre dall’entrata in vigore della presente legge.
7. I corpi di polizia municipale gestiti in forma associata esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere corpi anche se non possiedono i requisiti di cui all’articolo 29, comma 2.
7 bis. Agli enti locali interessati a procedimenti regionali di finanziamento relativi alle funzioni di polizia locale avviati ai sensi della normativa previgente e in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla conclusione degli stessi procedimenti, continua ad applicarsi l'esclusione dell'obbligo di adeguamento per quanto concerne le caratteristiche dei corpi di polizia municipale, previsto dall'articolo 19 della legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021). (9)
7 ter.
Per gli anni 2024 e 2025 possono essere finanziati anche gli interventi promossi dagli enti del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), non iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), ove ricorrano entrambe le seguenti condizioni:
a)
le attività svolte siano riconducibili a quelle di interesse generale previste dall'articolo 5 del d.lgs. 117/2017 ;
7 quater.
Per gli anni 2024 e 2025 possono essere finanziati anche gli interventi promossi dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), a condizione che siano costituiti e svolgano attività sportive senza fine di lucro da almeno sei mesi antecedenti alla presentazione della domanda.
(23)
Art. 52
Attività di coordinamento
1. Il Presidente della Regione o l’assessore competente promuove incontri semestrali a livello regionale o provinciale tra i soggetti che hanno stipulato gli atti di collaborazione istituzionale e che hanno in corso di realizzazione progetti di intervento di cui al titolo II al fine di effettuare l'esame congiunto delle problematiche emerse in fase di attuazione e di consentire il coordinamento e lo sviluppo delle azioni intraprese.
Art. 53
Relazione annuale
1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione generale sullo stato della sicurezza e della polizia locale in Toscana che dà conto anche dell'attuazione della presente legge e dell'impiego dei finanziamenti.
Art. 54
Norma finanziaria
1. Dalla presente legge non derivano oneri aggiuntivi rispetto alla legislazione previgente. Il finanziamento è assicurato sul bilancio regionale come segue:
- euro 3.303.000,00 per l’anno 2020, euro 3.077.010,53 per l’anno 2021 ed euro 1.381.721,94 per l’anno 2022 a valere sugli stanziamenti della Missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato e sicurezza urbana”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- euro 2.023.000,00 per l’anno 2020 a valere sugli stanziamenti della Missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato e sicurezza urbana”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 55
Oggetto e finalità. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 22/2015
1. Al comma 6 dell’articolo 1 della l.r. 22/2015 , le parole: “all’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale)” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 12, comma 1, lettera a), della legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11 (Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015 )”.
Art. 56
Abrogazioni
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) legge regionale 16 agosto 2001, n. 38 (Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana);
b) legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale).
2. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 27 continua ad applicarsi il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 marzo 2009, n. 6/R (Regolamento in attuazione dell’articolo 12 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 “Norme in materia di polizia comunale e provinciale”, relativo ad uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento della polizia comunale e provinciale).
3. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 35 continua ad applicarsi il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2008, n. 49/R (Regolamento ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 “Norme in materia di polizia comunale e provinciale”, relativo alla formazione e aggiornamento periodico della polizia comunale e provinciale).
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.