Legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11
Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 21 febbraio 2020
TITOLO IV
Vivibilità urbana e contrasto ai fenomeni di degrado
CAPO I
Oggetto e principi
Art. 40
Oggetto e principi
1. Il presente titolo:
a) costituisce normativa di riferimento per i regolamenti degli enti locali sulla disciplina degli aspetti della civile convivenza e della coesione sociale che non attengono alla tutela dei beni giuridici fondamentali di esclusiva competenza statale ai sensi dell’articolo 117, comma secondo, lettera h), della Costituzione ;
b) per le finalità di cui alla lettera a), individua gli elementi di uniformità per i regolamenti degli enti locali, ai sensi dell’articolo 63, comma 2, dello Statuto.
2. Il presente titolo altresì:
a) interviene nelle procedure connesse alla prevenzione e irrogazione delle sanzioni per gli illeciti amministrativi nel rispetto dei principi fondamentali di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative);
b) mira a prevenire il degrado urbano contemperando le necessità dei residenti e l’uso delle aree urbanizzate, nel rispetto delle competenze e delle procedure di cui alle norme regionali in tema di governo del territorio.
Art. 41
Finalità
1. Ai sensi del presente titolo, i regolamenti di polizia urbana degli enti locali perseguono le seguenti finalità:
a) tutela della vivibilità, dell’igiene e del pubblico decoro, intesi come l’insieme dei comportamenti e delle situazioni che compongono il vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività;
b) tutela della quiete e della tranquillità delle persone, intese come la tranquillità della vita dei cittadini, sia nel normale svolgimento delle occupazioni, sia nel riposo;
c) disciplina dei mestieri e delle attività produttive, per gli aspetti che incidono sui beni e sui valori definiti alle lettere a) e b).
2. La Giunta regionale può approvare linee guida per l’individuazione delle fattispecie rilevanti ai sensi del comma 1.
CAPO II
Polizia amministrativa e mediazione sociale
Art. 42
Funzioni di accertamento in materia di polizia amministrativa locale
Gli atti di accertamento di cui all’articolo 13 della l. 689/1981 , per ciò che riguarda le sanzioni previste da regolamenti comunali e ordinanze sindacali spettano, in via prioritaria agli addetti alle strutture di polizia locale ai sensi dei titoli II e III.
I comuni possono individuare proprio personale dipendente, diverso da quello di cui al comma 1, incaricato di effettuare adempimenti relativi a materie specificamente individuate nell’atto di nomina.
Art. 43
Mediazione sociale
1. Al di fuori dell’ambito disciplinato dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n 28 (Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), i comuni possono favorire e praticare, anche in forma associata, la mediazione sociale agevolando l’integrazione, la convivenza civile e la bonaria risoluzione dei conflitti insorti nelle materie oggetto della presente legge ponendo a disposizione dei cittadini specifico servizio svolto da proprio personale, anche appartenente alla polizia municipale nell’ambito della propria attività d’istituto (6), ovvero avvalendosi di soggetti esterni all’amministrazione comunale.
2. La mediazione sociale è gratuita ed è volta a prevenire danni o pregiudizi che possono essere arrecati alle persone o alle cose negli ambiti previsti dalla presente legge.
Art. 44
Competenze della polizia locale in materia di risoluzione bonaria delle controversie (7)
Abrogato.
Art. 45
Sanzioni amministrative pecuniarie e pagamento in misura ridotta
1. Le condotte vietate dagli atti normativi comunali adottati ai sensi del presente titolo, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 2.500,00, nel rispetto dell’articolo 10, comma 2, della l. 689/1981 .
2. I comuni possono graduare gli importi delle sanzioni del comma 1 nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza e specificità locale.
3. Per tutte le violazioni considerate dalle presenti disposizioni, ferma restando l’applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, gli obbligati sono ammessi al pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della l. 689/1981 secondo le modalità indicate nel verbale di accertamento della violazione.
4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie e quelli derivanti dall’alienazione dei beni confiscati spettano al comune nel cui territorio siano state accertate le violazioni.
5. Per l’ipotesi di persistente violazione, a fronte dell’emissione di una misura cautelare ovvero dell’applicazione di una sanzione accessoria previste dai regolamenti comunali, i regolamenti medesimi possono prevedere l’applicazione di un’ulteriore sanzione da euro 1.000,00 a euro 6.000,00; sono in ogni caso a carico del responsabile le spese di rimozione degli effetti.
Art. 46
Misure cautelari e sanzioni accessorie
1. Fermo restando quanto previsto dalla l. 689/1981 sul sequestro cautelare e la confisca amministrativa, per le condotte vietate dagli atti normativi comunali adottati ai sensi del presente titolo, il regolamento di polizia urbana può prevedere:
a) le seguenti misure cautelari applicate contestualmente alla contestazione:
1) cessazione immediata dell’attività illecita;
2) ripristino dello stato dei luoghi.
b) la sanzione accessoria della sospensione dell’attività da tre a dieci giorni;
2. Nel verbale di contestazione, l’addetto dà atto dell’adempimento delle misure cautelari di cui al comma 1, lettera a), ovvero del rifiuto.
3. Avverso le misure cautelari di cui al comma 1, lettera a), l’interessato può proporre opposizione al sindaco entro cinque giorni; il sindaco decide entro dieci giorni e se l’opposizione non è rigettata entro il termine, si intende accolta e le misure perdono ogni effetto.
4. Nel caso di cui al comma 3, quando non sia presentata opposizione nei termini ovvero il sindaco non l’accolga, e sia avvenuto il pagamento in misura ridotta per la sanzione pecuniaria principale ovvero per la stessa venga emessa ordinanza ingiunzione di pagamento:
a) il verbale di contestazione costituisce diffida ai sensi e per gli effetti dell’articolo 21 ter della l. 241/1990 ;
b) si procede mediante esecuzione coattiva in via amministrativa, con oneri a carico del destinatario;
c) si applica la sanzione di cui all’articolo 45, comma 5.
Art. 47
Lavoro volontario di interesse pubblico
1. I regolamenti di polizia urbana possono prevedere, in via alternativa e sostitutiva del pagamento di una sanzione pecuniaria, casi, tipologie e durata di lavoro volontario d’interesse pubblico, commisurate alla gravità della violazione.
2. L’obbligato può presentare domanda di lavoro volontario d’interesse pubblico entro il termine previsto per il pagamento in misura ridotta.
3. Ai sensi dell’articolo 11 della l. 241/1990 , il dirigente o il responsabile della struttura competente e il soggetto obbligato sottoscrivono un accordo sostitutivo dell’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria concernente la prestazione, le modalità e la durata del lavoro, da svolgere anche presso le associazioni di volontariato iscritte nei registri in conformità con il d.lgs. 117/2017 .
4. Nei limiti definiti dagli atti normativi comunali, la durata e la tipologia del lavoro volontario d’interesse pubblico sono commisurate all’entità della sanzione pecuniaria e al danno arrecato con le modalità di cui agli articoli 54 e 55 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468 ).
5. Gli oneri assicurativi per infortuni sono a carico del soggetto che beneficia della prestazione.
6. Qualora la prestazione non sia iniziata nei trenta giorni successivi alla sottoscrizione dell’accordo di cui al comma 3, l’ente procede nei modi stabiliti dalla legge per l’esecuzione delle sanzioni amministrative irrogate.
Art. 48
Rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano:
a) la l. 689/1981 ;
b) la l.r. 81/2000 .
CAPO III
Pianificazione e partecipazione per la vivibilità e la sicurezza
Art. 49
Pianificazione territoriale per la vivibilità e la sicurezza
1. Nell’ambito della redazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, in relazione all’individuazione del degrado socio economico di cui all’articolo 123, comma 1, lettera b), della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) ed alla conseguente definizione degli interventi di razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e di rigenerazione delle aree urbana degradate, i comuni tengono in considerazione:
a) l’incidenza delle previsioni sull’equilibrio funzionale della città, sia per le caratteristiche fisiche della struttura urbana, sia per gli aspetti sociali legati alla vivibilità e alla sicurezza ai sensi della presente legge;
b) l’identificazione nelle diverse aree urbane dei fattori di degrado, nonché degli ambiti di miglioramento da promuovere e sostenere mediante specifiche linee d’azione;
c) la vulnerabilità di alcune fasce di popolazione, di luoghi frequentati temporaneamente, nonché della sicurezza e accessibilità di percorsi di accesso a strutture e servizi.
Art. 50
Partecipazione
1. Il comune può istituire la Conferenza permanente per la vivibilità cittadina, disciplinata dal regolamento di polizia urbana.
2. Sono membri della Conferenza permanente per la vivibilità cittadina:
a) il sindaco o l’assessore delegato che la presiede;
b) gli assessori competenti sui temi della sicurezza e vivibilità urbana, sulla polizia municipale;
c) membri indicati dalle categorie economiche e organizzazioni sociali più rappresentative.
3. La Conferenza permanente per la vivibilità cittadina:
a) promuove il coinvolgimento delle comunità locali per far emergere e definire le esigenze e le proposte di intervento sui temi della vivibilità urbana e contrasto ai fenomeni di degrado di cui ai titoli II e IV;
b) organizza, di norma ogni sei mesi, momenti di partecipazione e incontro con la popolazione, anche a livello di frazione o quartiere, con l’eventuale invito dei rappresentanti degli organi e delle strutture statali competenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.