Legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11
Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 21 febbraio 2020
TITOLO III
Polizia locale
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 14
Strutture e funzioni di polizia locale
1. La struttura di polizia locale consiste nella organizzazione di persone e mezzi disposta da ciascun ente locale con modalità tali da garantirne l'efficienza, l'efficacia e la continuità operativa, tenuto conto delle caratteristiche demografiche, morfologiche e socio-economiche del proprio territorio, compatibilmente con le risorse disponibili.
2. Gli addetti alle strutture di polizia locale provvedono allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite dalle disposizioni vigenti, tra le quali in particolare:
a) vigilare sull'osservanza delle leggi, regolamenti, ordinanze e altri provvedimenti amministrativi dello Stato, della Regione e degli enti locali, nell'ambito delle competenze dell’ente locale;
b) vigilare sull’integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico;
c) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità o disastri, nonché in caso di privato infortunio e collaborare ai servizi e alle operazioni di protezione civile di competenza dell'ente di appartenenza o dell’ente responsabile dell’esercizio associato della protezione civile cui partecipa l’ente di appartenenza;
d) svolgere i controlli relativi ai tributi locali di competenza secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;
e) effettuare attività di controllo ed ispettive inerenti alla verifica degli adempimenti in materia di tributi regionali.
3. Gli addetti alle strutture di polizia locale, comprese quelle gestite in forma associata, svolgono altresì le funzioni di polizia giudiziaria e le funzioni di pubblica sicurezza, nonché i compiti di polizia stradale, nei casi e con le modalità previste dalla legge statale.
4. La polizia provinciale e la polizia della Città metropolitana di Firenze svolgono i compiti di vigilanza di cui al comma 2, lettera a), anche nell'ambito delle funzioni oggetto di riordino ai sensi della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014).
Art. 15
Norme per la tutela degli operatori di polizia locale
1. Qualora per lo svolgimento delle loro funzioni gli operatori di polizia locale siano dotati di armi per la difesa personale, i comuni, le unioni dei comuni, le province e la Città metropolitana di Firenze predispongono luoghi idonei al caricamento e allo scaricamento, nonché armadi blindati o armerie per il deposito delle stesse, conformemente a quanto previsto dal d.m. interno 145/1987.
2. La Giunta regionale, nell'ambito dello stanziamento complessivo previsto dalla presente legge, può destinare specifici contributi a comuni, unioni dei comuni, province e Città metropolitana di Firenze finalizzati all'adempimento di quanto previsto dagli articoli 12 e 15 del d.m. interno 145/1987.
Art. 16
Principi organizzativi e funzionali
1. Nel rispetto della legge statale e della presente legge, i regolamenti degli enti locali disciplinano:
a) l'ordinamento e l'organizzazione delle strutture di polizia locale;
b) le modalità di nomina del responsabile di struttura di polizia municipale o provinciale o della Città metropolitana di Firenze quando non sono istituiti corpi;
c) le modalità di individuazione delle figure di coordinamento.
2. Il personale addetto alle strutture di polizia locale:
a) di norma, non può essere destinato stabilmente a svolgere attività e compiti diversi da quelli previsti dalla presente legge, anche nel caso di personale comandato o distaccato, fatti salvi i casi di inabilità temporanea;
b) svolge in uniforme le attività ad esso inerenti, salvo i casi in cui il regolamento dell'ente preveda diversamente;
c) possiede i requisiti previsti per lo svolgimento delle funzioni stabilite dalla legge;
d) è selezionato mediante modalità di verifica del possesso dei requisiti di natura psichica e fisica previsti dalla legislazione in materia.
3. Nell’esercizio delle proprie funzioni, le strutture di polizia locale adottano moduli operativi di comunità mediante:
a) attività di rilevazione e interpretazione dei problemi del territorio di riferimento, anche a livello di vicinato e quartiere;
b) utilizzo di sensibilità e competenze comunicative nella relazione con i cittadini e nella gestione dei conflitti;
c) conoscenza della rete dei servizi pubblici e delle competenze dei servizi pubblici locali, nonché delle politiche urbane attivate;
d) conoscenza della rete dei soggetti attivi sul territorio quali associazioni di volontariato di cui all’articolo 21 o di altra natura, compresi gli operatori economici;
e) utilizzo di strumenti operativi di lavoro in collaborazione con altri soggetti pubblici, in particolare per quanto riguarda il trattamento e la condivisione delle informazioni, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati e sul segreto d’ufficio;
f) modalità di lavoro e di strumenti che permettano alla comunità locale di essere informata sull’andamento dei fenomeni, sulla natura dei problemi e sulle soluzioni attuate, in un’ottica di trasparenza del lavoro svolto dalla polizia locale.
4. Il sindaco, il Sindaco metropolitano e il presidente della provincia definiscono gli indirizzi ed esercitano il controllo sull'espletamento delle attività di polizia amministrativa locale espletate dalle strutture di polizia locale.
5. Il presidente dell’unione di comuni svolge le funzioni attribuite al sindaco nei casi e nei limiti previsti dall’articolo 1, comma 111, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).
Art. 17
Standard e requisiti delle strutture di polizia locale diverse dai corpi
1. Ai fini dell’accesso ai finanziamenti di cui all’articolo 13 specificamente finalizzati al potenziamento delle strutture di polizia locale, con deliberazione della Giunta regionale sono definiti standard e requisiti per le strutture di polizia locale diverse dai corpi di cui all’articolo 29.
2. Gli standard sono definiti sentita la conferenza tecnica di cui all’articolo 28 e tenuto conto:
a) delle vocazioni turistiche dei territori;
b) del rapporto tra popolazione residente e numero di addetti di polizia locale, nonché del numero minimo di ore di servizio da garantire;
c) delle caratteristiche volte ad assicurare servizi efficaci ed efficienti;
d) della necessità di evitare conflitti di interessi nell’esercizio delle funzioni.
Art. 18
Esercizio associato delle funzioni di polizia municipale
1. L’esercizio associato da parte dei comuni delle funzioni di polizia locale comporta l’esercizio, da parte dell’ente responsabile della gestione, di tutte le funzioni demandate alla polizia municipale dalla legge e dai regolamenti comunali, e si svolge esclusivamente negli ambiti di dimensione territoriale adeguata di cui alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), in una delle seguenti forme:
a) mediante unione di comuni per espressa previsione statutaria, con la costituzione di una struttura unica o di un unico corpo;
b) mediante convenzione tra comuni, ovvero tra unione di comuni e comuni, per la costituzione di una struttura unica; in tali casi, si applicano gli articoli 20, 21 e 22 della l.r. 68/2011 e le disposizioni integrative del presente articolo. In caso di esercizio associato svolto in convenzione tra unione e comuni, l’unione di comuni è ente responsabile della gestione.
2. In caso di esercizio associato mediante unione di comuni:
a) tutto il personale della polizia locale dei comuni interessati è trasferito o comandato all’unione; gli operatori di polizia municipale esercitano le funzioni di competenza, comprese le funzioni di polizia giudiziaria nel territorio dei comuni associati, ai sensi dell’articolo 1, comma 113, della l. 56/2014 ;
b) l’unione di comuni può costituire il corpo di polizia municipale nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 29, a condizione che le sia stato trasferito tutto il personale della polizia municipale di tutti i comuni partecipanti all’unione; diversamente, l’unione costituisce la struttura unica di polizia municipale con unico responsabile;
c) il presidente dell’unione di comuni svolge le funzioni di cui all’articolo 16, comma 5, e, ove previsto dallo statuto, le altre funzioni attribuite al sindaco dall’articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale), a norma dell’articolo 1, comma 111, della l. 56/2014 .
3. In caso di esercizio associato mediante convenzione, per garantire l’unitarietà dello svolgimento della funzione:
a) tutto il personale della polizia municipale dei comuni è comandato presso l’ente responsabile della gestione;
b) oltre ai contenuti dell’articolo 20 della l.r. 68/2011 , la convenzione definisce:
1) le modalità di nomina del responsabile unico della struttura associata di polizia municipale;
2) le modalità di assegnazione del personale in comando;
3) le modalità unitarie di esercizio delle funzioni di indirizzo da parte dell’organo comune individuato dalla convenzione;
4) i rapporti dei sindaci con il responsabile unico della struttura associata.
4. L’unione di comuni o il comune, in qualità di enti responsabili dell’esercizio associato, adottano il regolamento unico di polizia municipale.
5. Anche in caso di esercizio associato di cui al presente articolo, resta di competenza dei sindaci dei singoli comuni l’adozione delle ordinanze di cui all’articolo 50, comma 4, e all’articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
6. La Giunta regionale, nell'ambito dello stanziamento complessivo previsto per le funzioni di cui al titolo II, può definire una quota da destinare a contributi per l'incentivazione delle gestioni associate di polizia municipale svolte mediante unione di comuni; sono condizioni per l’incentivazione:
a) che l’esercizio associato coinvolga tutti i comuni dell’unione;
b) per i comuni non appartenenti all’unione e dello stesso ambito di dimensione territoriale adeguata:
1) la sussistenza di una convenzione tra detti comuni e l’unione;
2) che l’unione sia l’ente responsabile dell’esercizio associato.
7. Ai fini del comma 6, le verifiche biennali di cui all’articolo 91 della l.r. 68/2011 accertano l’effettivo esercizio delle gestioni associate svolte dall’unione per espressa previsione statutaria.
8. La struttura regionale competente in materia di polizia locale accerta, ove siano considerati anche comuni non facenti parte dell’unione, l’effettivo esercizio associato mediante convenzione e la sussistenza delle altre condizioni per l’incentivazione, secondo le modalità previste con deliberazione della Giunta regionale che disciplina altresì i casi di revoca del contributo.
9. Gli enti locali trasmettono le convenzioni comunque stipulate per l’esercizio associato della polizia municipale alla struttura competente della Giunta regionale in materia di polizia locale, salvo che abbiano provveduto alla trasmissione delle convenzioni alla Regione a norma dell’articolo 57, comma 2, della l.r. 68/2011 .
Art. 19
Competenza territoriale
1. Il personale addetto alle strutture di polizia locale svolge ordinariamente le proprie funzioni nell'ambito del territorio dell'ente di appartenenza oppure di quello risultante dall'insieme degli enti associati, fermo restando l’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 113, della l. 56/2014 .
2. Ai sensi delle disposizioni statali, il personale può compiere fuori dal territorio di competenza:
a) le missioni autorizzate per fini di collegamento e di rappresentanza;
b) le operazioni di polizia di propria iniziativa, durante il servizio, in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;
c) le missioni per rinforzare altre strutture di polizia locale in particolari occasioni stagionali o eccezionali, mediante piani o intese tra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto;
d) operazioni in caso di calamità naturali e di protezione civile.
3. Nell’ambito delle attività di cui all’articolo 4, comma 4, lettera c), della l. 65/1986 e previa comunicazione al prefetto, possono altresì operare fuori dal territorio di competenza gli addetti o i nuclei specializzati istituiti in alcuni corpi di polizia locale ai sensi dell’articolo 23, su richiesta dei comuni che ne hanno necessità o della conferenza tecnica di cui all’articolo 28, per periodi di tempo definiti e con oneri a carico dei comuni interessati.
Art. 20
Strumenti di autotutela
1. Gli enti locali, con regolamento, possono prevedere che gli operatori di polizia locale, oltre alla dotazione delle armi per la difesa personale in conformità a quanto disciplinato dalla normativa statale, siano dotati di presidi tattici difensivi diversi dalle armi, ai fini di prevenzione e protezione dai rischi professionali per la tutela dell'incolumità personale; tali dispositivi possono costituire dotazione individuale o di reparto.
2. Gli enti locali possono promuovere la creazione di gruppi interni di autoaiuto e l'attivazione di sportelli di ascolto, anche attraverso convenzioni con altri soggetti, per fornire, se necessario, supporto psicologico in caso di eventi traumatizzanti in cui gli operatori di polizia locale dovessero trovarsi coinvolti
3. Il regolamento regionale di cui all' articolo 27 provvede all'individuazione dei presidi difensivi di cui al comma 1, nonché alla disciplina generale delle loro modalità di impiego e assegnazione con previsione di specifico addestramento al loro uso.
Art. 21
Collaborazione con associazioni di volontariato
1. Gli enti locali possono stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato iscritte nei registri e in conformità con il decreto legislativo 6 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore, a norma dell’articolo 1,comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ) per realizzare collaborazioni tra queste ultime e le strutture di polizia locale rivolte a favorire l'educazione alla convivenza, al senso civico e al rispetto della legalità e alla mediazione sociale di cui all’articolo 43.
2. In ogni caso, i volontari:
a) svolgono le loro attività sulla base delle indicazioni operative degli addetti alle strutture di polizia locale;
b) non possono svolgere attività sostitutive rispetto a quelle di competenza degli addetti alle strutture di polizia locale;
c) possiedono i requisiti di onorabilità previsti per l'accesso all'impiego presso l'ente locale, nonché i requisiti di natura psichica e fisica necessari allo svolgimento delle azioni di cui al comma 1;
d) sono adeguatamente assicurati.
3. Per la stipula delle convenzioni, le associazioni di volontariato non devono prevedere per i soci e negli statuti discriminazioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali o sociali.
4. L’abbigliamento e i segni distintivi utilizzati dai volontari devono essere tali da escludere la somiglianza con uniformi e segni distintivi della polizia locale.
Art. 22
Servizi per conto di terzi
1. Gli enti locali definiscono specifiche tariffe per l'esecuzione di attività a favore di terzi a condizione che riguardino comunque attività di pubblico interesse.
2. Le attività di cui al comma 1 prevedono l'utilizzo, straordinario o esclusivo, di personale e mezzi assegnati alla struttura, anche oltre l'impiego ordinario delle normali azioni istituzionali.
3. Le attività a favore di soggetti di natura imprenditoriale sono svolte su domanda e nell’ambito di manifestazioni pubbliche.
CAPO II
Funzioni della Regione
Art. 23
Supporto tecnico
1. Con il supporto della conferenza tecnica di cui all’articolo 28, la Regione promuove l'esercizio omogeneo delle funzioni inerenti alle attività di polizia locale mediante:
a) valutazioni e indicazioni tecniche anche in relazione agli strumenti di comunicazione, sull'organizzazione, lo svolgimento delle attività di polizia locale e sulla collaborazione tra le strutture di polizia locale;
b) il sostegno all'attività tramite la definizione di modelli operativi uniformi.
2. La Regione, inoltre, mediante attività di ricerca e documentazione, favorisce l'acquisizione dei dati necessari alle strutture di polizia locale finalizzati:
a) all'organizzazione delle funzioni di propria competenza dirette alla sicurezza del territorio;
b) all'individuazione dei contenuti degli accordi per la gestione integrata del controllo territoriale come definita ai sensi del d.l. 14/2017 convertito dalla l. 48/2017 .
3. In attuazione dell’accordo tra il Governo, le regioni e gli enti locali stipulato ai sensi del d.l. 14/2017 convertito dalla l. 48/2017 , la Regione promuove e sostiene, anche attraverso contributi finanziari:
a) lo scambio informativo e la collaborazione fra le strutture di polizia locale e le forze di polizia nonché fra le stesse strutture di polizia locale, ferme restando le rispettive competenze;
b) l’interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative delle polizie locali e con quelle delle forze di polizia;
c) la regolamentazione dell’utilizzo in comune dei sistemi di sicurezza tecnologici;
d) l’aggiornamento professionale integrato per gli addetti della polizia locale e delle forze di polizia.
Art. 24
Nuclei specializzati
1. La Regione promuove e sostiene, in collaborazione con gli enti locali:
a) la formazione specialistica di alcuni addetti o di alcuni corpi di polizia locale, al fine della formazione di nuclei specializzati nell'ambito delle competenze della polizia locale (5);
b) gli scambi di esperienze in modo da favorire la diffusione di buone pratiche.
2. La Regione, nelle forme e modalità consentite dalla legge (12) eroga la formazione specialistica di cui al comma 1, lettera a), per singoli addetti o per l’istituzione in alcuni corpi di polizia locale che fanno richiesta di nuclei specializzati per attività di monitoraggio e controllo del territorio e altre funzioni di polizia locale in specifiche materie fra le quali, a titolo esemplificativo:
a) la sicurezza urbana;
b) la vigilanza e controllo in materia edilizia;
c) la vigilanza e controllo sul commercio;
d) la tutela ambientale-ecologica;
e) l’infortunistica stradale.
3. Il settore competente della Giunta regionale cura l’archivio delle competenze dei singoli addetti e dei nuclei specializzati secondo le indicazioni della Giunta regionale, per assicurarne la consultabilità da parte degli enti locali, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.
4. La Regione promuove l’attivazione di nuclei specializzati per interventi operativi negli ambiti previsti dal comma 2, mediante convenzione tra le amministrazioni interessate, nel rispetto degli ambiti territoriali di operatività delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’articolo 1, comma 113, della l. 56/2014 .
5. La convenzione di cui al comma 4:
a) è stipulata su iniziativa dei comuni, delle unioni di comuni interessati e delle provincie oppure della conferenza tecnica di cui all’articolo 28, con indicazione degli ambiti territoriali di operatività;
b) indica gli impegni anche finanziari, a carico dei comuni, delle unioni di comuni e delle province interessate e le modalità operative dei nuclei, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 4, punto 4, lettera c), della l. 65/1986 .
Art. 25
Attività formativa
1. La Giunta regionale programma e realizza le attività formative di propria competenza di cui agli articoli 20, 24 comma 2, 32, 33 comma 2, 34, 35 e 36, nelle forme e modalità consentite dalla legge. (13)
2. La Giunta regionale definisce:
a) le modalità di rilevazione del fabbisogno formativo sulla base delle indicazioni:
1) degli enti locali e sentite le rappresentanze sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
2) della conferenza tecnica regionale di cui all’articolo 28 ove costituita;
b) le modalità delle verifiche sulla formazione erogata.
3. La Giunta regionale, previa valutazione del fabbisogno formativo:
a) definisce i contenuti generali uniformi dei programmi formativi per le diverse figure professionali del personale addetto alle strutture di polizia locale, compresi i nuclei specializzati di cui all’articolo 24;
b) effettua verifiche sulla formazione erogata.
4. Le attività formative possono essere programmate e realizzate anche in collaborazione con gli enti locali, previa convenzione che può prevedere la gestione delle attività da parte degli enti medesimi e l'attribuzione ad essi delle risorse finanziarie necessarie.
Art. 26
Fondazione Scuola interregionale di polizia locale
1. Ai sensi dell’articolo 51 dello Statuto, la Regione può avvalersi (14) della fondazione denominata Scuola interregionale di polizia locale di cui è socio fondatore.
2. L’attività formativa erogata dalla Regione nelle forme e modalità consentite dalla legge persegue: (15)
a) la finalità di sviluppare le attività di formazione del personale appartenente alla polizia locale contribuendo alla diffusione di criteri omogenei di intervento nei diversi contesti regionali e delle esperienze innovative sviluppate dalle strutture di polizia locale;
b) lo sviluppo delle attività di ricerca nella materia.
Art. 26 bis
Attività formative di interesse regionale e contributo degli enti locali (17)
1. Annualmente la Giunta regionale individua:
a)
le attività formative di proprio interesse, come rilevate ai sensi dell’articolo 25, comma 2, anche tra quelle offerte dalla Fondazione Scuola interregionale di polizia locale;
b)
le risorse necessarie nei limiti delle disponibilità autorizzate dalla legge di bilancio.
2. Gli enti locali che usufruiscono delle attività formative erogate dalla Regione per i propri dipendenti partecipano agli oneri secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale, in misura comunque non superiore al 20 per cento.
Art. 27
Uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento
1. Con regolamento regionale sono disciplinati:
a) le caratteristiche delle uniformi sulla base delle diverse circostanze e specialità di impiego;
b) gli elementi identificativi dell'operatore, dell'ente di appartenenza e della Regione Toscana;
c) i distintivi di grado, attribuito in relazione al profilo ed alle funzioni conferite all'interno della struttura di polizia locale;
d) le categorie e le caratteristiche generali degli eventuali contrassegni di specialità o incarico, anzianità ed onorificenza, apponibili sull'uniforme;
e) le caratteristiche dei contrassegni e degli accessori, nonché il colore dei veicoli o dei mezzi operativi in dotazione alle strutture di polizia locale;
f) le caratteristiche dei presidi difensivi di cui all'articolo 20 e loro modalità di impiego;
g) le caratteristiche delle tessere di riconoscimento fornite da ciascun ente agli operatori di polizia locale.
Art. 28
Conferenza tecnica regionale
1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, è istituita la conferenza tecnica regionale sulla polizia locale presieduta dall’assessore competente o suo delegato.
2. La conferenza svolge funzioni di:
a) consulenza e proposta alla Giunta regionale in materia di polizia locale;
b) consulenza su questioni tecniche e per la predisposizione dei regolamenti di cui agli articoli 27 e 35 e della deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 17;
c) supporto per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 23, comma 1, e all’articolo 24, comma 4;
d) consulenza e proposta per le attività formative di cui all’articolo 25;
e) consulenza e agevolazione della partecipazione per le problematiche di vivibilità urbana e contrasto ai fenomeni di degrado di cui al titolo IV.
3. Alla conferenza partecipano:
a) i comandanti dei corpi di polizia municipale dei comuni capoluoghi di provincia e il comandante del corpo della Città metropolitana di Firenze;
b) tre comandanti dei corpi di polizia provinciale;
c) due comandanti dei corpi di polizia municipale che esercitano la funzione mediante unione;
d) due rappresentanti delle polizie municipali dei comuni che esercitano il servizio di polizia municipale in forma associata;
e) due rappresentanti dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che non esercitano le funzioni di polizia locale in forma associata o mediante unione;
f) un membro in rappresentanza dell’ANCI;
g) un membro in rappresentanza dell’Unione delle province d’Italia (UPI) Toscana;
h) un rappresentante per ogni organizzazione sindacale firmataria del contratto collettivo nazionale di lavoro;
i) il dirigente o il funzionario delegato del settore competente della Giunta regionale.
4. I membri di cui al comma 3, lettere b), c), d) ed e), del sono designati dal Consiglio delle autonomie locali (CAL).
5. La conferenza è regolarmente costituita con la nomina della metà più uno dei componenti.
6. La partecipazione ai lavori della conferenza non comporta oneri per la Regione.
CAPO III
I corpi di polizia locale
Art. 29
Corpo di polizia municipale
1. I comuni, singoli o associati, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 14 possono istituire corpi di polizia municipale.
2. Il corpo di polizia municipale possiede almeno quindici addetti e le seguenti caratteristiche strutturali ed operative minime:
a) organizzazione giornaliera, nell'ambito territoriale di competenza, di almeno due turni ordinari di vigilanza sul territorio in servizio antimeridiano e pomeridiano, compresi i festivi;
b) organizzazione dei servizi in modo da garantire almeno sessanta turni serali all’anno;
c) predisposizione e dotazione di una struttura operativa centralizzata per telecomunicazioni di servizio;
d) organizzazione di un sistema che consenta l'attivazione dei controlli di polizia amministrativa in un arco temporale minimo di dodici ore, compresi i festivi, nell’ambito territoriale di competenza;
e) organizzazione e svolgimento del servizio di rilevazione degli incidenti stradali con danni alle persone o rilevanti conseguenze sulla circolazione stradale nei due turni antimeridiano e pomeridiano, compresi i festivi, nell’ambito territoriale di competenza.
3. I corpi di polizia municipale privilegiano, ove possibile, un'organizzazione improntata al principio del decentramento e adottano moduli operativi di prossimità nei confronti della collettività amministrata dall'ente locale di appartenenza.
4. La Regione promuove l'istituzione e sostiene l'attività dei corpi di polizia municipale aventi le caratteristiche organizzative di cui al presente articolo, mediante i finanziamenti di cui al titolo II; la mancanza dei requisiti di cui al comma 2 impedisce l’accesso ai finanziamenti di cui all’articolo 13 specificamente destinati al potenziamento delle strutture.
5. I comuni possono istituire un corpo di polizia municipale associato ai sensi dell’articolo 18 a condizione che, fermo restando quanto previsto al comma 2, lettera c), siano osservati almeno tre criteri di cui al medesimo comma 2.
6. Entro tre anni dalla istituzione, il corpo di cui al comma 5 deve possedere le caratteristiche strutturali ed operative minime di cui al comma 2.
7. La struttura regionale competente, anche avvalendosi delle dichiarazioni del comandante del corpo:
a) accerta il possesso delle caratteristiche strutturali ed operative minime;
b) procede ogni quattro anni al monitoraggio.
Art. 30
Corpo di polizia provinciale e della Città metropolitana di Firenze
1. Le province e la Città metropolitana di Firenze, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 14 istituiscono corpi di polizia provinciale e della città metropolitana con almeno dieci addetti.
2. Le province e la Città metropolitana di Firenze possono promuovere accordi con i comuni e le unioni di comuni per attivare forme di collaborazione tra corpi di polizia locale nel territorio di competenza, ai fini di un efficace espletamento delle funzioni di cui all' articolo 14.
3. La struttura regionale competente, anche avvalendosi delle dichiarazioni del comandante del corpo:
a) accerta il possesso delle caratteristiche strutturali ed operative minime;
b) procede ogni quattro anni al monitoraggio.
Art. 31
Organizzazione del corpo di polizia municipale, provinciale e della Città metropolitana di Firenze
1. Il corpo di polizia municipale, provinciale e della Città metropolitana di Firenze, fatto salvo l'inquadramento derivante dai contratti collettivi nazionali di lavoro, si articola nelle seguenti figure professionali:
a) comandante, con funzioni di responsabile del corpo;
b) addetti al coordinamento e controllo;
c) addetti al coordinamento di operatori;
d) operatori.
2. Uno o più vicecomandanti possono essere nominati tra gli addetti al coordinamento e controllo secondo quanto stabilito dai regolamenti dei comuni di cui all’articolo 16, comma 1, ed avuto riguardo, di norma, all’inquadramento giuridico e all’anzianità di servizio.
Art. 32
Comandante del corpo di polizia municipale, provinciale e della Città metropolitana di Firenze
1. Il comandante è responsabile della gestione delle risorse a lui assegnate, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al corpo.
2. Il comandante dirige lo svolgimento delle attività di competenza del corpo, emana gli ordini e le disposizioni organizzative ed operative, nel rispetto della legislazione vigente e del regolamento di cui all’articolo 16, comma 1.
3. Il comandante attua gli indirizzi dati dal sindaco, dal presidente della provincia, dell’unione o dal Sindaco metropolitano ai sensi dell’articolo 16, comma 4, ed è responsabile verso il sindaco, il presidente della provincia, il Sindaco metropolitano delle funzioni esercitate; per le gestioni associate si applica l’articolo 18, commi 2 e 3, e, in caso di unione, la giunta impartisce gli indirizzi e lo statuto dell’unione disciplina i rapporti con i sindaci.
4. L’incarico di comandante è prevalente nell’esercizio dell’attività lavorativa e non è cumulabile con altre funzioni o incarichi all'interno dell'ente di appartenenza che possano creare situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.
5. Allo scopo di garantire la competenza tecnico-professionale connessa alle attività dei livelli apicali dei corpi, l'affidamento dell'incarico comporta la frequenza del corso regionale obbligatorio di formazione di cui alla all'articolo 35, comma 1, lettera a), salvo i seguenti casi:
a) selezione concorsuale finalizzata alla copertura del ruolo;
b) mobilità del personale già in possesso della qualifica di comandante di polizia municipale, provinciale, della Città metropolitana di Firenze.
CAPO IV
Formazione e aggiornamento del personale
Art. 33
Concorso e corso-concorso
1. Su richiesta delle associazioni regionali degli enti locali, la Giunta regionale può effettuare, previa stipula di accordo e con oneri a carico dei richiedenti, il reclutamento di comandanti di polizia locale, degli addetti al coordinamento e controllo e degli operatori mediante:
a) procedure concorsuali;
b) corso-concorso. (18)
2. Il corso-concorso consiste nell'ammissione, previa selezione, ad un percorso formativo con esame finale eventualmente abbinato alla valutazione di titoli o ad ulteriori prove selettive, anche di abilità, volte ad accertare l'idoneità allo svolgimento di specifiche mansioni.
3. Le graduatorie sono formate su base provinciale e gli enti di cui al comma 1 possono utilizzarle per i propri fabbisogni assunzionali.
4. Il percorso formativo del corso-concorso esenta dalla frequenza del corso di prima formazione durante il periodo di prova di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), e all’articolo 36. Per gli oneri si applica l’articolo 25.
5. La durata e i contenuti del percorso formativo del corso-concorso sono definiti in relazione alle caratteristiche delle posizioni lavorative da coprire e sono disciplinate dal regolamento di cui all’articolo 35.
Art. 34
Professionalità degli addetti alle funzioni di polizia locale
1. Il personale addetto alle strutture di polizia locale possiede una professionalità adeguata alle funzioni svolte.
2. La professionalità è assicurata tramite:
a) una preparazione giuridica di base con riferimento prioritario alle materie di competenza specifica per lo svolgimento delle attività di polizia amministrativa, giudiziaria e di sicurezza;
b) la partecipazione ad un corso di prima formazione durante il periodo di prova e, successivamente, a corsi di aggiornamento periodici.
3. Nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni statali in materia di porto dell'arma, il personale addetto alle strutture di polizia locale partecipa a periodici corsi di addestramento all'uso dell'arma, consistenti in lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.
Art. 35
Regolamento sulla formazione e aggiornamento periodico
1. Al fine di garantire la continuità dell'aggiornamento professionale, sentite le rappresentanze sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, con regolamento regionale sono disciplinati:
a) il corso di formazione specifica per comandante dei corpi di polizia municipale, provinciale, della Città metropolitana di Firenze;
b) le modalità organizzative, i contenuti, la durata e le prove finali dei corsi periodici di prima formazione di cui agli articoli 34 e 37;
c) la partecipazione a corsi di specializzazione in relazione all'impiego in specifici settori operativi o nei nuclei specializzati, o alla attribuzione della qualifica di addetto al coordinamento e controllo;
d) la composizione delle commissioni di esame dei corsi formativi.
2. Il regolamento disciplina altresì i corsi di elevata specializzazione rivolti prioritariamente ai responsabili delle strutture di polizia municipale, provinciale e della Città metropolitana di Firenze.
Art. 36
Periodo di prova e corso di prima formazione per operatori
1. Durante il periodo di prova è obbligatoria la frequenza di un corso di prima formazione programmato e realizzato ai sensi dell'articolo 34, con verifica finale della preparazione acquisita; al termine del corso il personale può essere adibito al servizio attivo.
2. In caso di assunzione tramite corso-concorso, la partecipazione allo stesso equivale, agli effetti di cui al presente articolo, alla frequenza del corso di prima formazione a condizione che i contenuti del corso siano conformi a quanto definito dalla Regione ai sensi dell'articolo 35.
3. Sono esonerati dalla frequenza al corso di prima formazione i comandanti di polizia locale, gli addetti al coordinamento e controllo ed operatori assunti per mobilità che già lo abbiano frequentato ovvero provenienti da comuni fuori regione.
Art. 37
Formazione degli operatori assunti a tempo determinato
1. Il personale assunto a tempo determinato è adibito al servizio attivo dopo aver frequentato un corso di formazione presso l'ente di appartenenza, secondo il programma definito dal regolamento di cui all' articolo 35, senza la prova finale.
2. Il personale che abbia già prestato, anche temporaneamente, la propria attività nella struttura di polizia locale per almeno sessanta giorni, oppure abbia ottenuto l'idoneità nelle prove conclusive di un concorso per addetti alla struttura di polizia locale, è esonerato dalla frequenza al corso di formazione di cui al comma 1.
Art. 38
Giornata della polizia locale
1. La Giunta regionale istituisce con proprio atto la giornata della polizia locale al fine di valorizzare il ruolo e le attività della polizia locale nel territorio regionale.
2. Nell’ambito delle attività della giornata sono premiati gli operatori che si sono distinti per particolari meriti di servizio.
3. La Giunta regionale disciplina l’organizzazione degli eventi e le modalità di collaborazione dei comuni, delle province e della Città metropolitana di Firenze sentita la conferenza tecnica di cui all’articolo 28.
CAPO V
Norma finale
Art. 39
Obblighi di collaborazione
1. Le strutture di cui all'articolo 14 ed i corpi di cui all’articolo 29, anche in forma associata, sono tenuti a fornire alle strutture regionali competenti ogni collaborazione per la verifica dello stato di realizzazione delle disposizioni della presente legge e dei risultati conseguiti.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.