Legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11
Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 21 febbraio 2020
TITOLO II
Interventi per la sicurezza
CAPO I
Interventi per la sicurezza
Art. 3
Interventi di sicurezza urbana
1. La Regione sostiene le iniziative di soggetti pubblici e privati di cui agli articoli 5 e 6, per l’implementazione della sicurezza urbana definita dall’articolo 4 del d.l. 14/2017 , convertito dalla l. 48/2017 , come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, recupero delle aree o siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile.
Art. 4
Atti di collaborazione istituzionale per la sicurezza
1. Gli atti di collaborazione istituzionale per la sicurezza comunque denominati costituiscono strumento per assicurare, nel rispetto delle competenze di ciascun soggetto aderente, il coordinamento tra gli interventi che hanno per fine quello di migliorare le condizioni di sicurezza della comunità interessata.
2. La Regione promuove intese ed accordi con gli organi dello Stato e con altri enti pubblici, anche su loro iniziativa, in materia di sicurezza delle città e del territorio regionale al fine di favorire e coordinare la stipulazione degli atti di collaborazione istituzionale a livello locale e di favorire la tempestiva e approfondita conoscenza e lo scambio di informazioni sui fenomeni criminali e sulle situazioni maggiormente esposte all'influenza della criminalità nella vita sociale e produttiva.
3. La Regione promuove con gli enti locali o con gli organi statali, anche su loro iniziativa, la stipulazione di intese e di accordi locali volti ad assicurare il coordinato svolgimento sul territorio delle azioni in tema di sicurezza tra i soggetti pubblici competenti ed il raccordo con le attività dei soggetti sociali interessati. La Regione partecipa alla formazione e alla stipulazione degli atti di collaborazione istituzionale per la realizzazione dei quali sono previsti interventi che possono essere ammessi ai finanziamenti regionali ai sensi della presente legge.
Art. 5
Tipologia degli interventi
1. La Regione sostiene gli interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle comunità locali che riguardano in particolare:
a) il rafforzamento della prevenzione sociale nei confronti delle aree e dei soggetti a rischio di esposizione ad attività criminose;
b) la dotazione di strumenti tecnici specifici per il tempestivo soccorso alle persone e per la sorveglianza degli spazi pubblici, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
c) il potenziamento della polizia locale e la sua integrazione con le forze di polizia, anche mediante:
1) l'acquisto e la modernizzazione delle dotazioni tecniche e strumentali, anche per l'eventuale attivazione di modelli operativi di polizia locale di prossimità;
2) il miglioramento delle dotazioni tecnologiche e dell'efficienza delle sale operative e il loro collegamento con le sale operative delle forze di polizia di sicurezza e con altri organismi preposti alla tutela dei cittadini al fine di ottimizzare la gestione integrata dei fenomeni di criminalità, inciviltà e disordine urbano;
3) la realizzazione di progetti speciali di rafforzamento della presenza sul territorio anche per la realizzazione di modelli operativi di prossimità;
4) il miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute degli addetti alla polizia locale, compreso il benessere psicologico;
5) La predisposizione di luoghi idonei al caricamento e allo scaricamento delle armi, nonché armadi blindati o armerie per il deposito delle stesse, conformemente a quanto previsto dal decreto del Ministro dell’interno 4 marzo 1987, n. 145 (Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza).
d) lo sviluppo delle attività di prevenzione e di mediazione dei conflitti sociali e culturali e delle attività di reinserimento sociale;
e) la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da atti incivili;
f) la realizzazione di progetti di sicurezza partecipata di cui all’articolo 7;
g) la realizzazione di piccole opere di manutenzione degli spazi pubblici e di illuminazione delle aree a rischio;
h) la rivitalizzazione degli spazi commerciali con finalità di presidio della vivibilità delle aree urbane;
i) l’animazione dello spazio pubblico;
l) l’integrazione sociale e il contrasto delle discriminazioni.
2. Gli interventi di prevenzione, di mediazione e di assistenza sono promossi, progettati e realizzati:
a)
dagli enti locali, anche in collaborazione con le aziende unità sanitarie locali, le società del-la salute e i soggetti di cui alle lettere b), c) e d);
b)
dagli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) costituiti in conformità al medesimo;
c)
dalle società e associazioni sportive dilettantistiche e dagli altri enti sportivi dilettantistici iscritti nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, istituito ai sensi del de-creto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 (Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86 , recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi);
2 bis.
Gli interventi di cui al comma 2 possono essere altresì realizzati in collaborazione con le cooperative di comunità di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 28 dicembre 2005 n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana).
(20)
3. La Giunta regionale, in coerenza con quanto stabilito dal DEFR, mediante deliberazione:
a) attua gli interventi di cui al comma 1, compatibilmente con le risorse disponibili;
b) stabilisce gli elementi essenziali delle procedure di avviso pubblico per chiamata di progetti nonché i criteri generali per l’individuazione dei progetti speciali.
4. Gli interventi, attuati anche (21) attraverso il finanziamento di attività svolte dagli enti locali interessati, possono essere individuati:
a) mediante avviso pubblico per chiamata di progetti secondo i criteri stabiliti ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
b) nell’ambito dei progetti speciali di cui all’articolo 6.
Art. 6
Progetti speciali
1. Al fine di rafforzare la prevenzione sociale in aree del territorio regionale caratterizzate da particolari situazioni di degrado socio economico, tenuto conto dell'indice di delittuosità del relativo territorio provinciale o comunale, o del verificarsi di particolari eventi di conflitto sociale ovvero di rilevante esposizione ad attività criminose, possono essere finanziati progetti speciali, eventualmente di carattere pilota, presentati, anche singolarmente, dai soggetti di cui all’articolo 5, comma 2.
2. Sulla base dei criteri generali stabiliti annualmente dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 5, comma 3, la Giunta definisce i seguenti elementi:
a) l'entità dell'intervento, che può coprire anche la totalità della spesa prevista, fermo restando il privilegio a forme di cofinanziamento da parte dei proponenti;
b) le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti per lo svolgimento delle attività e degli interventi previsti dai progetti;
c) le modalità di verifica sull'impiego dei finanziamenti da parte dei beneficiari e dell'eventuale revoca dei finanziamenti medesimi.
3. Ai progetti si applica l’articolo 13, ove non diversamente stabilito ai sensi del comma 2.
Art. 7
Sicurezza partecipata
1. La Regione riconosce il ruolo che le comunità locali attive, coese, inclusive e solidali hanno per la sicurezza dei territori ed a tal fine, nell’ambito degli interventi dell’articolo 5, comma 4, promuove iniziative di partecipazione realizzate tramite i gruppi di vicinato, gli assistenti civici o i gruppi di cittadinanza attiva, con l’obiettivo di promuovere l’educazione alla convivenza, il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti, l’integrazione e l’inclusione sociale.
2. In nessun caso dette attività possono essere realizzate in sostituzione di attività di vigilanza o presidio delle forze di polizia.
Art. 8
Aree dei progetti speciali e di sicurezza partecipata
1. Ai fini del sostegno regionale di cui al presente capo, sono privilegiate le aree individuate dal comune in considerazione della presenza di particolari situazioni di degrado ovvero, a fini preventivi di salvaguardia, in relazione al loro valore e pregio, anche ai sensi dell’articolo 110 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio).
Art. 9
Assistenza tecnica e attività di documentazione
1. La Regione svolge:
a) attività di assistenza tecnica agli enti locali che intendono promuovere intese e accordi locali per la sicurezza;
b) attività di osservazione, documentazione e informazione, ricerca, sulle tematiche concernenti la sicurezza delle comunità e la polizia locale, con particolare riferimento alla prevenzione dei reati e ogni altra opportuna iniziativa, in particolare in collaborazione con le università degli studi e gli enti di ricerca pubblici e privati, l’Istituto regionale programmazione economica della Toscana (IRPET), gli enti locali, gli organi statali competenti in tema di sicurezza, con le scuole e con gli organismi associativi che operano nel settore dei soggetti a rischio.
2. Le attività di assistenza tecnica, documentazione e informazione, ricerca sono svolte in maniera coordinata con le attività di ricerca e documentazione della legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti).
3. Gli enti locali trasmettono al settore competente della Giunta regionale i dati e le informazioni inerenti alle proprie strutture di polizia locale e le attività dalle stesse svolte.
Art. 10
Formazione in ambito di politiche integrate di sicurezza urbana
1. La Regione promuove iniziative formative rivolte al personale degli enti locali per favorire l’acquisizione di competenze in ambito di politiche integrate di sicurezza urbana. (11)
2. La formazione di cui al comma 1:
a) privilegia un approccio multidimensionale al concetto di sicurezza;
b) è finalizzata, in particolare, alla creazione di figure di coordinamento di gruppi intersettoriali e multidisciplinari di lavoro per favorire l’individuazione di soggetti responsabili della gestione delle politiche integrate di sicurezza urbana all’interno degli enti locali.
3. La Regione promuove le iniziative di cui ai commi 1 e 2 ed iniziative finalizzate alla creazione di nuove figure professionali in materia di politiche per la sicurezza, anche in collaborazione con le istituzioni universitarie della Toscana.
4. La Regione promuove iniziative formative inerenti alla realizzazione degli interventi previsti dall’articolo 5, comma 1, aperte anche alla formazione congiunta tra operatori degli enti locali e della polizia locale, operatori delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni di promozione sociale, nonché degli organi di vigilanza dello Stato e degli altri enti pubblici.
5. La formazione di cui al presente articolo è svolta nel rispetto della normativa sulla formazione professionale.
Art. 11
Linee guida
1. La Regione elabora ed aggiorna periodicamente linee guida consistenti nella raccolta di modelli di azione e buone pratiche in ambito di sicurezza urbana integrata.
2. Le Linee guida:
a) sono elaborate con la collaborazione dei comuni e dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);
b) costituiscono strumenti di supporto ai comuni nell’identificazione di azioni che possono influenzare positivamente le politiche di sicurezza urbana; le azioni riguardano il presidio della sicurezza integrata (3), la riqualificazione e gestione degli spazi pubblici, il presidio sociale, commerciale e culturale delle città, ed adottano un approccio che favorisce il coinvolgimento dei cittadini nella cura degli spazi urbani;
c) stabiliscono altresì indicazioni utili per i settori della Giunta regionale al fine di assicurare che le politiche regionali siano definite tenendo in considerazione le problematiche della sicurezza urbana.
Art. 12
Conferenza regionale sulla sicurezza urbana integrata
1. Per la promozione e lo sviluppo delle intese di cui all’articolo 4, per l’esame e l’aggiornamento delle linee guida di cui all’articolo 11, nonché per la trattazione condivisa dei temi attinenti alla sicurezza urbana integrata, il Presidente della Regione o l’assessore competente convoca periodicamente una conferenza composta dai sindaci dei comuni capoluogo e dai presidenti della conferenza zonale dei sindaci di cui all’articolo 34 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale). Sono convocati anche i presidenti delle province e il Sindaco metropolitano qualora gli argomenti all’ordine del giorno della conferenza siano di interesse delle province o della Città metropolitana di Firenze.
3. Per la trattazione condivisa dei temi attinenti alla sicurezza urbana integrata di cui al comma 1, l’istruttoria tecnica è svolta:
a) dalla conferenza di cui all’articolo 28, quando la conferenza del presente articolo si occupa di strutture di polizia locale;
b) dai competenti settori della Giunta regionale in collaborazione con gli enti locali interessati nei casi di tematiche diverse dalla lettera a).
4. La partecipazione ai lavori della conferenza regionale sulla sicurezza urbana integrata non comporta oneri per la Regione.
Art. 13
Finanziamento degli interventi
1. La deliberazione di cui all’articolo 5, comma 3, stabilisce annualmente criteri e modalità per l'assegnazione dei finanziamenti per lo svolgimento delle attività e degli interventi previsti dal presente titolo, nonché le modalità di verifica sull'impiego dei finanziamenti e dell'eventuale revoca dei finanziamenti medesimi. Una quota dei finanziamenti destinati agli enti locali può essere finalizzata alla realizzazione degli interventi previsti dagli atti di collaborazione istituzionale per la sicurezza di cui all’articolo 4, comma 3.
2. Il finanziamento regionale destinato agli interventi di cui all’articolo 5 non può superare il 70 per cento della spesa prevista per la realizzazione di ciascun progetto, fatto salvo quanto previsto all’articolo 6, comma 2, lettera a).Fermo restando il privilegio a forme di cofìnanziamento da parte dei proponenti, per gli interventi promossi, progettati e realizzati dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere b), c), e d), il finanziamento regionale può coprire fino alla totalità della spesa prevista. (22)
3. Almeno il 20 per cento dei finanziamenti finalizzati al potenziamento delle strutture di polizia locale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), è riservato alla costituzione ed al rafforzamento dei corpi di polizia municipale di cui all’articolo 29.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.