Legge regionale 3 dicembre 2020, n. 95
Sovvenzione diretta alla società Toscana Aeroporti S.p.A. Abrogazione dell’articolo 7 della l.r. 75/2020 .
Bollettino Ufficiale n. 130, parte prima, dell' 11 dicembre 2020
Art. 2
Norma finanziaria
1. Per l’attuazione di quanto previsto all'articolo 1 è autorizzata la spesa massima di euro 10.000.000,00 per l’anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020.
2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020, sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo per competenza e cassa:
anno 2020
- in diminuzione, Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020, per euro 5.000.000,00;
- in aumento, Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020, per euro 5.000.000,00.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.