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Legge regionale 3 dicembre 2020, n. 95

Sovvenzione diretta alla società Toscana Aeroporti S.p.A. Abrogazione dell’articolo 7 della l.r. 75/2020 .

Bollettino Ufficiale n. 130, parte prima, dell' 11 dicembre 2020

Art. 1
Sovvenzione diretta alla Società Toscana Aeroporti S.p.A.
1. Per contribuire alla ripresa dell’economia regionale, al fine di sostenere il principale nodo del sistema aeroportuale toscano in relazione alle criticità conseguenti all’emergenza COVID-19, assimilate dalla Commissione europea ai danni arrecati da calamità naturali o altri eventi eccezionali di cui all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Giunta regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione diretta fino a un massimo di 10.000.000,00 di euro per l'anno 2020 alla società di gestione degli scali toscani di Pisa e Firenze Toscana Aeroporti S.p.A.
2. La concessione della sovvenzione di cui al comma 1 è subordinata all’adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108 del TFUE.
3. La sovvenzione è riconosciuta fino al 100 per cento dei danni subiti per il periodo decorrente dal marzo al giugno 2020 nella misura in cui il singolo beneficiario può dimostrare un nesso causale diretto tra i danni subiti e le misure di contenimento del COVID-19. Il danno è calcolato sulla base della perdita dei ricavi, aeronautici e non aeronautici, detratti i costi evitati durante il periodo del risarcimento. Il calcolo viene effettuato confrontando i risultati della società, in riferimento ai due aeroporti di Pisa e Firenze, durante tale periodo di compensazione con i risultati durante lo stesso periodo, da marzo a giugno, dell'anno precedente.
4. La sovvenzione è riconosciuta al netto di qualsiasi importo recuperato da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per lo stesso danno.
5. La Giunta regionale, con deliberazione, disciplina le modalità per la concessione dell’aiuto di cui al comma 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.