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Legge regionale 27 luglio 2020, n. 73

Disposizioni in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato e in materia di geotermia.

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 luglio 2020

Art.1
Oggetto
1. In via transitoria, in attesa del completamento del processo di ricognizione delle interferenze tra le reti e gli impianti e i corpi idrici e le relative aree del demanio idrico, i soggetti gestori del servizio idrico integrato possono sottoscrivere, entro il termine del 30 giugno 2021 (1)

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 36.

, specifici accordi con la competente direzione regionale volti alla semplificazione della procedura di rilascio delle relative concessioni e alla regolarizzazione dei pagamenti per l'occupazione pregressa.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento in via forfettaria di un indennizzo suddiviso per ciascun gestore sulla base del numero degli scarichi, morfologia del territorio, minimizzazione degli impatti per i cittadini, così come definito negli accordi di cui al comma 1.
3. Ai fini dell’approvazione degli accordi di cui al comma 1, con legge regionale è determinato l’importo dell’indennizzo di cui al comma 2 e il contenuto dei medesimi accordi.
4. Fino alla sottoscrizione degli accordi e comunque non oltre il termine di cui al comma 1, sono interrotti i termini degli eventuali procedimenti avviati per la regolarizzazione delle somme pregresse.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 36 .

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 2022 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Toscana 27 luglio 2020, n. 73.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.