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Legge regionale 24 luglio 2020, n. 71

Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello Statuto. (1)

Regolamento regionale 10 dicembre 2021, n. 48/r.

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 luglio 2020





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’Sito esternoarticolo 118, quarto comma, della Costituzione ;


Vista l’articolo 4, lettera m bis), dello Statuto che tra le finalità prioritarie perseguite dalla Regione stabilisce “la tutela e la valorizzazione dei beni comuni, intesi quali beni materiali, immateriali e digitali che esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, alla coesione sociale e alla vita delle generazioni future e la promozione di forme diffuse di partecipazione nella gestione condivisa e nella fruizione dei medesimi”;


Visti gli articoli 58, 59 e 62 dello Statuto sui principi di sussidiarietà sociale e istituzionale;


Vista la Sito esternolegge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);


Vista la legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico);


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);


Vista la legge regionale 22 luglio 2020, n. 65 (Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano);


Preso atto che il Consiglio delle autonomie locali non ha espresso il parere obbligatorio di competenza;


Considerato quanto segue:


1. In attuazione dell’articolo 4, lettera m bis), dello Statuto sulla tutela dei beni comuni, occorre definire principi e disposizioni sulla tutela di questa particolare categoria di beni, che vanno assumendo sempre più rilevante importanza, anche per valorizzare le iniziative dei cittadini associati a favore delle comunità dove vivono;


2. Occorre altresì dettare criteri cui improntare una corretta gestione di questa tipologia particolare di beni, nonché individuare una serie di strumenti quali, banca dati dei beni comuni e delle esperienze in essere, agevolazioni per l’utilizzazione dei beni, confronti pubblici ecc., funzionali al raggiungimento degli scopi della presente legge;


3. In attuazione dei principi di sussidiarietà sociale, particolare importanza riveste lo strumento del patto di collaborazione, ossia l’accordo con cui i cittadini attivi, i proprietari dei beni comuni e gli enti pubblici organizzano, in maniera cooperativa e senza fine di lucro, gli interessi relativi alle utilità generate dal bene comune;


4. La presente legge prevede un regolamento attuativo per i beni regionali e rispetta l’autonomia degli enti locali nella gestione dei beni comuni prevedendo che essi, nell’ambito della propria autonomia, possano adottare regolamenti sulla gestione dei beni comuni in conformità ai principi della legge e che, in assenza di un proprio regolamento, possono applicare quello regionale per i loro beni.


Approva la presente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.