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Legge regionale 24 luglio 2020, n. 71

Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello Statuto. (1)

Regolamento regionale 10 dicembre 2021, n. 48/r.

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 luglio 2020

CAPO IV
Norme finali
Art. 12
Disposizioni transitorie
1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le esperienze di cura, gestione e rigenerazione dei beni comuni già avviate si adeguano alla presente legge mediante sottoscrizione di un patto di collaborazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti pubblici convocano le parti interessate per la verifica di coerenza con la presente legge e, in caso di difformità, possono trasformare i negozi eventuali di concessione in patti di collaborazione ai sensi dell’articolo 8, senza sospendere o pregiudicare le esperienze in essere nelle more della conclusione del patto.
3. Gli enti locali, in assenza di un proprio regolamento, possono applicare il regolamento regionale di cui all’articolo 7, comma 2.
Art. 13
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.