Menù di navigazione

Legge regionale 24 luglio 2020, n. 71

Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello Statuto. (1)

Regolamento regionale 10 dicembre 2021, n. 48/r.

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 luglio 2020

CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto e finalità
1. La Regione ai sensi degli articoli 1, 2, 3, secondo comma, 4, 9, 18, 43 e 45, e in particolare dell'Sito esternoarticolo 118, quarto comma, della Costituzione , dà attuazione al principio di sussidiarietà sociale di cui agli articoli 58 e 59 dello Statuto, favorendo la cittadinanza attiva, promuovendo la diffusione della cultura dei beni comuni e del loro governo collaborativo, nell’ambito delle amministrazioni pubbliche e coinvolgendo soggetti sociali ed imprenditoriali.
2. Con la presente legge la Regione dà altresì attuazione all’articolo 4, lettera m bis), dello Statuto sulla tutela e la valorizzazione dei beni comuni e delinea principi per la loro gestione e fruizione in Toscana per le seguenti finalità:
a) tutela del benessere di tutte le persone presenti sul territorio regionale, nonché della vita delle generazioni future;
b) promozione della coesione sociale e dello spirito di mutua collaborazione tra pubblica amministrazione, cittadinanza attiva e altre formazioni sociali;
c) rivitalizzazione degli strumenti della democrazia rappresentativa.
3. Gli enti regionali e locali applicano la presente legge operando secondo principi di trasparenza, e imparzialità e assicurano il più ampio coinvolgimento delle espressioni di cittadinanza attiva.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge, si intendono per:
a) beni comuni: i beni intesi quali beni materiali, immateriali e digitali, che esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, alla coesione sociale e alla vita delle generazioni future, per i quali i cittadini si attivano per garantirne e migliorarne la fruizione collettiva e condividere con l'amministrazione la responsabilità della loro cura, gestione condivisa o rigenerazione;
b) cura: azioni e interventi volti alla protezione, conservazione, gestione e manutenzione dei beni comuni;
c) gestione condivisa: uso pubblico e fruizione collettiva dei beni comuni, con caratteri di inclusività e integrazione;
d) rigenerazione: recupero dei beni comuni, con caratteri di inclusività e integrazione;
e) enti regionali: la Regione, le aziende sanitarie e agli enti del servizio sanitario regionale, gli enti e organismi dipendenti dalla Regione;
f) enti locali: comuni e province toscane, Città metropolitana di Firenze, loro consorzi, associazioni e agenzie, i loro enti e organismi dipendenti o strumentali, gli enti gestori dei beni di uso civico di cui al capo II della legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico).
Art. 3
Principi
1. Ai fini della presente legge, la Regione riconosce, promuove e sostiene l’iniziativa autonoma delle formazioni sociali che, nella comunità regionale, perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza fine di lucro, e svolgono attività di interesse generale, compresi gli enti del terzo settore di cui alla legge regionale 22 luglio 2020 , n. 65 (Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano).
2. Gli enti regionali si conformano alle disposizioni della presente legge, anche mediante l’adozione di regolamenti; gli enti locali, nell’ambito della propria autonomia, possono adottare regolamenti sulla gestione dei beni comuni in conformità ai principi della presente legge.
3. Gli interventi di cura, gestione collaborativa o rigenerazione dei beni comuni non sostituiscono i servizi essenziali garantiti dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della normativa vigente.
4. I soggetti di natura imprenditoriale, quando coinvolti nella cura, gestione collaborativa o rigenerazione dei beni comuni non ne ricavano vantaggi economici, diretti o indiretti.
5. Le attività di cura, gestione collaborativa e rigenerazione dei beni comuni, svolte in attuazione della presente legge, non sostituiscono in alcun modo le attività di lavoro e la professionalità delle persone che operano nei settori tradizionali e rispettano le norme in materia di sicurezza sul lavoro.
6. La Regione, gli enti regionali e locali, riconoscono il valore della formazione dei propri dipendenti sulle tematiche della collaborazione civica.
7. L’attività programmatoria e amministrativa della Regione è svolta in conformità ai principi e alle disposizioni della presente legge.
8. La presente legge non si applica agli interventi di sussidiarietà orizzontale e al baratto amministrativo di cui, rispettivamente, agli articoli 189 e 190 Sito esternodel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).
Art. 4
Criteri
1. La collaborazione tra cittadini attivi, enti regionali, enti locali e altri soggetti privati inerente ai beni comuni osserva i seguenti criteri, anche in attuazione dello Statuto:
a) semplicità dei rapporti tra cittadini, imprese e istituzioni, a tutti i livelli, e realizzazione del principio di buona amministrazione, secondo criteri di imparzialità, trasparenza, equità;
b) responsabilità, nell’accezione di collaborazione che risulti orientata alla produzione di risultati utili, al mantenimento della finalità pubblica del bene comune e sia effettivamente orientata a perseguire l'interesse generale e ad avere un impatto positivo sulle comunità locali in termini di coesione sociale;
c) cooperazione e inclusività, in quanto gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, attengono a una organizzazione cooperativa, inclusiva e non di mercato, della vita associata e, pertanto, non sono soggetti alle procedure di evidenza pubblica nei casi consentiti dalla normativa vigente;
d) pari opportunità fra donne e uomini e valorizzazione della differenza di genere, rifiuto di ogni discriminazione;
e) sostenibilità, per il rispetto dell'equilibrio ecologico, la tutela dell'ambiente e del patrimonio naturale;
f) adeguatezza e differenziazione, affinché le forme di collaborazione tra cittadini, enti regionali, enti locali e altri soggetti privati, avvicinino ai cittadini, nella più ampia misura, l'organizzazione della vita sociale e l'esercizio delle funzioni pubbliche;
g) sussidiarietà sociale, per il superamento delle disuguaglianze economiche e sociali e per favorire la collaborazione dei cittadini e delle formazioni sociali, secondo le loro specificità, ai fini della valorizzazione della persona e dello sviluppo solidale delle comunità.
h) promozione di piattaforme informative internet aperte alla cittadinanza e alle pubbliche amministrazioni per favorire lo scambio e la diffusione delle informazioni.
2. Gli enti regionali e gli enti locali garantiscono l’osservanza dei criteri di cui al presente articolo e monitorano a tal fine la gestione dei beni comuni, nonché l'attuazione dei patti di collaborazione di cui all’articolo 8.
Art. 5
Cittadini attivi
1. Tutti coloro che vivono sul territorio regionale sono soggetti attivi, sia come singoli, sia attraverso formazioni sociali, per iniziative di cura, gestione collaborativa e rigenerazione dei beni comuni e, in particolare, possono:
avanzare proposte e assumere iniziative per il governo collaborativo di beni comuni;
rivolgere istanze, agli enti regionali ed agli enti locali, per segnalare omissioni o inerzie nell’esercizio dei poteri amministrativi sui beni comuni;
mettere a disposizione beni di loro proprietà affinché siano presi in considerazione ai fini dell’attuazione della presente legge.
2. I soggetti associativi che intendono svolgere le attività oggetto della presente legge rispettano i valori della Costituzione e osservano i criteri di democraticità per la formazione della volontà sociale.
3. I cittadini attivi si impegnano a gestire il bene comune assegnato secondo i principi e le procedure della presente legge.
Art. 6
Stato di abbandono degli immobili e banca dati
1. Lo stato di abbandono costituisce ostacolo alla realizzazione di equi rapporti sociali e alla migliore riproduzione del patrimonio territoriale, nella sua qualità di bene comune ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).
2. La Giunta regionale promuove, ai sensi dell’articolo 9, la costituzione della banca dati pubblica dei beni comuni, implementata dalle segnalazioni dei cittadini attivi e degli enti pubblici ed organizzata in sezioni che distinguono:
a) i beni comuni presenti nel territorio regionale;
b) i beni comuni in stato di abbandono come identificati dal regolamento, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera i);
c) le esperienze realizzate e tutti gli atti inerenti ai beni comuni.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di funzionamento della banca dati e di raccordo con gli enti regionali e gli enti locali.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.