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Legge regionale 22 luglio 2020, n. 65

Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano.

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 luglio 2020





PREAMBOLO


Visto l'articolo 117 commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettere b) e q), dello Statuto regionale;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'Sito esternoarticolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106 );


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'Sito esternoarticolo 1, comma 2 lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106 );


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n.41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana);


Vista la legge regionale 31 ottobre 2018, n. 58 (Norme per la Cooperazione sociale in Toscana);


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 18 ottobre 2019;


Considerato quanto segue:


1. L'approvazione del Sito esternod. lgs. 117/2017 ha prodotto una revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore (ETS) mediante la redazione di un apposito codice che ha riunificato all'interno di un unico quadro normativo le singole leggi settoriali: volontariato, promozione sociale e impresa sociale;


2. La società toscana è storicamente segnata da un autonomo protagonismo, civile e solidale, di carattere comunitario, in cui il senso di responsabilità promosso volontariamente dai singoli cittadini verso il bene comune ha generato forme organizzative sempre più strutturate, evolute, efficaci e congrue all’implementazione di risposte qualificate e permanenti. Compito della Regione è supportare e favorire processi di strutturazione del volontariato individuale verso più adeguate forme solidaristiche organizzate;


3. In quest’ottica è altresì essenziale promuovere i diritti di accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo riconoscendo, in conformità alle finalità statutarie, il valore sociale e civico delle attività culturali e artistiche svolte dagli enti associativi del Terzo settore;


4. La Regione Toscana, anche in attuazione delle disposizioni contenute nel codice sopracitato, intende promuovere e sostenere gli ETS e le altre formazioni sociali, definendo le modalità del loro coinvolgimento attivo nell’esercizio delle funzioni regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento e nella realizzazione di specifici progetti, di servizio o di intervento, finalizzati a soddisfare bisogni della comunità regionale;


5. In particolare, si intende rendere sistematica, disciplinandone l'ambito di applicazione e le modalità operative, la collaborazione tra pubbliche amministrazioni e gli ETS, prevedendone la regolamentazione con specifico riferimento agli istituti della co-programmazione e della co-progettazione con l'obiettivo di sostenere le attività degli ETS, promuovendo lo sviluppo e il consolidamento della rappresentanza di settore e valorizzando il ruolo di questi soggetti come agenti attivi di sviluppo e coesione sociale delle comunità locali;


6. Si rende opportuna la previsione di una norma che abroghi la l.r. 28/1993 , la l.r. 29/1996 , la l.r. 42/2002 e la l.r. 57/2014 in quanto superate dalle presenti disposizioni;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.