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Legge regionale 22 luglio 2020, n. 65

Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano.

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 luglio 2020

CAPO I
Finalità e principi
Art. 1
Finalità
1. La Regione Toscana riconosce, promuove e sostiene l’iniziativa autonoma delle formazioni sociali che, nella comunità regionale, perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza fine di lucro, e svolgono attività di interesse generale ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 18 e 118, comma quarto, della Costituzione.
2. .La Regione, in attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettera q), dello Statuto tutela e promuove l’associazionismo ed il volontariato, il mutualismo e la cooperazione, valorizzandone il ruolo sociale ai fini del perseguimento dell’interesse generale della comunità alla promozione umana, al benessere, alla salute e all'integrazione dei cittadini.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la Regione riconosce e valorizza gli enti del Terzo settore di cui al Sito esternodecreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'Sito esternoarticolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ), che operano nell’ambito regionale.
4. La Regione riconosce altresì il valore fondamentale del volontariato e della mutualità, quale forma originale e spontanea di adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà all’interno della comunità.
5. La Regione, nelle materie di competenza regionale, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 118, comma quarto, della Costituzione , favorisce le relazioni collaborative fra le formazioni sociali di cui al comma 1 e le pubbliche amministrazioni, sulla base dei principi di sussidiarietà, corresponsabilità, nonché nel rispetto della reciproca autonomia.
Art. 2
Oggetto
1. La presente legge, in attuazione ed in armonia con le norme di cui al Sito esternod. lgs. 117/2017 , reca disposizioni in materia di Terzo settore e nello specifico:
a) disciplina le sedi di confronto fra la Regione, gli enti del Terzo settore e le altre formazioni sociali di cui all’articolo 1, comma 1;
b) determina i criteri e le modalità con i quali la Regione promuove e sostiene il Terzo settore, nel suo complesso;
c) definisce le modalità di coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore nell’esercizio delle funzioni regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento, nei settori in cui essi operano, nonché nella realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni della comunità regionale.
2. Ai fini dell’attuazione della presente legge, la Regione supporta gli enti locali, singoli ed associati, anche mediante l’emanazione di linee guida, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 3
Principi in tema di esercizio delle funzioni amministrative
1. La Regione e i suoi enti dipendenti, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale e, nel rispetto della loro autonomia regolamentare, gli enti locali singoli o associati, in attuazione del principio di sussidiarietà, nell’esercizio delle loro funzioni amministrative nelle materie di competenza regionale, riconoscono, valorizzano e promuovono il ruolo e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, del volontariato di cui all’Sito esternoarticolo 17 del d.lgs. 117/2017 e delle altre formazioni sociali di cui all’articolo 1, comma 1.
2. Gli enti di cui al comma 1, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, anche attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione.
3. Il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore avviene in ogni caso garantendo i principi di trasparenza, pubblicità, evidenza pubblica, ragionevolezza, proporzionalità, parità di trattamento.
Art. 4
Enti del Terzo settore e altri enti senza fine di lucro
1. Ai fini della presente legge si considerano enti del Terzo settore i soggetti di cui all'Sito esternoarticolo 4 del d.lgs. 117/2017 , iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'Sito esternoarticolo 45 del medesimo d.lgs. 117/2017 con sede o ambito di operatività nel territorio della Regione Toscana.
2. Le attività di interesse generale individuate all’Sito esternoarticolo 5 del d.lgs. 117/2017 sono svolte in conformità alle norme che ne disciplinano l'esercizio. Sono fatte salve le discipline normative speciali regionali delle singole attività di interesse generale.
3. Resta fermo quanto previsto dalla legge regionale 31 ottobre 2018, n. 58 (Norme per la cooperazione sociale in Toscana).
4. La Regione, in ogni caso, promuove e valorizza la presenza e l’operatività delle associazioni, delle fondazioni e degli altri enti a carattere privato che, senza fine di lucro, svolgono attività di interesse generale ai sensi dell’Sito esternoarticolo 118, comma quarto, della Costituzione , ancorché non iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore.
5. Al fine di valorizzare il volontariato sportivo nell’ambito della comunità regionale, la Regione riconosce il ruolo e le funzioni delle associazioni e società dilettantistiche per quanto concerne l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche. La Regione promuove, inoltre, la possibilità di partecipare, attraverso le rispettive reti associative nazionali, alle funzioni di co-programmazione e co-progettazione di cui ai successivi articoli, nei limiti di quanto disposto dal Sito esternod.lgs. 117/2017 .
Art. 5
Centro servizi per il volontariato e reti associative
1. La Regione e gli altri enti pubblici di cui all’articolo 3, comma 1 riconoscono il ruolo del centro servizi per il volontariato accreditato ai sensi dell’Sito esternoarticolo 61 del d.lgs. 117/2017 , nella Regione Toscana e delle reti associative di cui all’Sito esternoarticolo 41 del d.lgs. 117/2017 .
2. Fatte salve le prerogative delle reti associative di cui all’Sito esternoarticolo 41 del d.lgs. 117/2017 , gli enti di cui al comma 1 possono concludere con il centro servizi per il volontariato accordi e convenzioni per lo svolgimento di attività di cui all’Sito esternoarticolo 61, comma 1, lettera a) del d.lgs. 117/2017 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.