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Legge regionale 21 luglio 2020, n. 63

Disposizioni in materia di decorrenza degli incarichi dirigenziali, commissioni di concorso, termini di validità delle graduatorie concorsuali e azioni positive. Modifiche alle leggi regionali 1/2009, 38/2019 e 4/2008.

Bollettino Ufficiale n. 72, parte prima, del 24 luglio 2020





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z). dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);


Visto il regolamento emanato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 (Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell’Sito esternoarticolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 7 agosto 2012, n. 135 );


Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);


Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);


Vista la legge regionale 28 giugno 2019, n. 38 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro per la sostituzione di personale collocato in quiescenza, del direttore generale e dei direttori. Modifiche alla l.r. 1/2009 );


Preso atto che la Commissione per le pari opportunità non ha espresso il parere obbligatorio di competenza;


Considerato quanto segue:


1. Al fine di garantirne la coerenza con i principi sanciti dalla normativa nazionale, si modifica la disciplina relativa ai requisiti di accesso alla dirigenza;


2. Al fine di armonizzare le modifiche apportate dalla presente legge alla l.r. 1/2009 in materia di decorrenze delle nomine dei vertici amministrativi con le correlate disposizioni della l.r. 4/2008 , si introduce una modifica della predetta l.r. 4/2008 concernente la tempistica della nomina del Segretario generale del Consiglio regionale;


3. Nell’ottica di mantenere i livelli di efficienza delle strutture organizzative assicurandone la continuità di funzionamento in aderenza al principio di buon andamento della pubblica amministrazione, sono compiutamente definite le decorrenze degli incarichi di Direttore generale, direttori e dirigenti della Giunta regionale nella fase di avvicendamento degli incarichi stessi;


4. Al fine di assicurare l’adeguamento delle disposizioni relative al piano dei fabbisogni di personale a quanto previsto dal Sito esternod.lgs. 165/2001 , si provvede alla riformulazione delle relative previsioni;


5. Al fine di agevolare lo svolgimento di procedure concorsuali bandite dalla Regione Toscana e dagli enti dipendenti, in coerenza con quanto previsto dalla Sito esternolegge 19 giugno 2019, n. 56 (Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo) e, in particolare, dall'articolo 3, sono disciplinate nuove modalità per lo svolgimento degli incarichi di componente delle commissioni di concorso volte ad accelerare le procedure assunzionali e favorire il ricambio generazionale;


6. In aderenza a quanto disposto dall’Sito esternoarticolo 35, comma 5 ter, del d.lgs. 165/2001 , come modificato dall’Sito esternoarticolo 1, comma 149, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), si provvede a definire i termini di validità delle graduatorie concorsuali rinviando alla normativa nazionale. Si abrogano altresì le disposizioni della l.r. 38/2019 in materia di scorrimento delle graduatorie concorsuali della Regione Toscana e dell’Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI) in quanto superate dall’Sito esternoarticolo 1, comma 148, della stessa l. 160/2019 ;


7. Nell’ottica di assicurare un sempre maggiore impegno dell’amministrazione nel garantire le pari opportunità tra uomini e donne e l’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, nell’accesso al lavoro e nella determinazione delle condizioni di lavoro, si disciplinano le modalità di adozione del piano delle azioni positive, in coerenza con la normativa nazionale e, in particolare, con la direttiva del Dipartimento della funzione pubblica 26 giugno 2019, n. 2 (Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche);


8. Per esigenze di continuità amministrativa, si dettano disposizioni transitorie relativamente ai termini di durata dei contratti dei dirigenti a tempo determinato ed in ordine alla decorrenza dell’efficacia delle disposizioni sulle nuove modalità di svolgimento degli incarichi di componente delle commissioni di concorso;


9. Al fine di assicurare la più celere operatività delle disposizioni contenute nella presente legge e di quelle del relativo regolamento attuativo, garantendo l’organicità della complessiva disciplina, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.