Legge regionale 21 luglio 2020, n. 63
Disposizioni in materia di decorrenza degli incarichi dirigenziali, commissioni di concorso, termini di validità delle graduatorie concorsuali e azioni positive. Modifiche alle leggi regionali 1/2009, 38/2019 e 4/2008.
Bollettino Ufficiale n. 72, parte prima, del 24 luglio 2020
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z). dello Statuto;
Visto il

Visto il regolamento emanato con



Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);
Vista la legge regionale 28 giugno 2019, n. 38 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro per la sostituzione di personale collocato in quiescenza, del direttore generale e dei direttori. Modifiche alla l.r. 1/2009 );
Preso atto che la Commissione per le pari opportunità non ha espresso il parere obbligatorio di competenza;
Considerato quanto segue:
1. Al fine di garantirne la coerenza con i principi sanciti dalla normativa nazionale, si modifica la disciplina relativa ai requisiti di accesso alla dirigenza;
2. Al fine di armonizzare le modifiche apportate dalla presente legge alla l.r. 1/2009 in materia di decorrenze delle nomine dei vertici amministrativi con le correlate disposizioni della l.r. 4/2008 , si introduce una modifica della predetta l.r. 4/2008 concernente la tempistica della nomina del Segretario generale del Consiglio regionale;
3. Nell’ottica di mantenere i livelli di efficienza delle strutture organizzative assicurandone la continuità di funzionamento in aderenza al principio di buon andamento della pubblica amministrazione, sono compiutamente definite le decorrenze degli incarichi di Direttore generale, direttori e dirigenti della Giunta regionale nella fase di avvicendamento degli incarichi stessi;
4. Al fine di assicurare l’adeguamento delle disposizioni relative al piano dei fabbisogni di personale a quanto previsto dal

5. Al fine di agevolare lo svolgimento di procedure concorsuali bandite dalla Regione Toscana e dagli enti dipendenti, in coerenza con quanto previsto dalla

6. In aderenza a quanto disposto dall’



7. Nell’ottica di assicurare un sempre maggiore impegno dell’amministrazione nel garantire le pari opportunità tra uomini e donne e l’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, nell’accesso al lavoro e nella determinazione delle condizioni di lavoro, si disciplinano le modalità di adozione del piano delle azioni positive, in coerenza con la normativa nazionale e, in particolare, con la direttiva del Dipartimento della funzione pubblica 26 giugno 2019, n. 2 (Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche);
8. Per esigenze di continuità amministrativa, si dettano disposizioni transitorie relativamente ai termini di durata dei contratti dei dirigenti a tempo determinato ed in ordine alla decorrenza dell’efficacia delle disposizioni sulle nuove modalità di svolgimento degli incarichi di componente delle commissioni di concorso;
9. Al fine di assicurare la più celere operatività delle disposizioni contenute nella presente legge e di quelle del relativo regolamento attuativo, garantendo l’organicità della complessiva disciplina, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.