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Legge regionale 22 luglio 2020, n. 62

Promozione dei prodotti dell’artigianato artistico e tradizionale toscano. Modifiche alla l.r. 53/2008 e alla l.r. 22/2016 .

Bollettino Ufficiale n. 71, parte prima, del 22 luglio 2020





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane);


Vista la legge regionale 4 marzo 2016, n 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. “Riforma dell’Agenzia di promozione economica della Toscana (APET) Modifiche alla l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale);


Considerato che:


1. A seguito di segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) sono emerse potenziali criticità degli articoli 20 e 21 della l.r. 53/2008 laddove si individua la società consortile a responsabilità limitata ARTEX quale soggetto deputato a perseguire le finalità di tutela dell’artigianato artistico e tradizionale toscano ed il conseguente sostegno della Regione Toscana alle attività di valorizzazione dell'artigianato artistico e tradizionale svolta dalla stessa società;


2. I suddetti articoli, limitando la possibilità per altri operatori del settore di beneficiare dei contributi di cui al punto precedente, possono contrastare con la Costituzione, in particolare in materia di libertà d’iniziativa economica (articolo 41) e di tutela della concorrenza (articolo 117, comma 2, lettera e), anche se su tali disposizioni non è mai stata posta questione di illegittimità costituzionale;


3. Pertanto le modifiche che si apportano agli articoli 20 e 21 della l.r. 53/2008 consistono in un adeguamento ai principi posti a tutela della concorrenza e del mercato, principi questi ultimi che non possono prescindere da un previo confronto competitivo, oltre che a garantire l’imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa e il rispetto della parità di trattamento;


4. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


CAPO I
Modifiche alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane)
Art. 1
Promozione dei prodotti dell’artigianato artistico e tradizionale toscano. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 53/2008
1. La rubrica dell’articolo 20 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane), è sostituita dalla seguente: “
Promozione dei prodotti dell’artigianato artistico e tradizionale toscano
”.
Art. 2
Promozione dei prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale toscano. Abrogazione dell’articolo 21 della l.r. 53/2008
CAPO II
Modifiche alla legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. “Riforma dell’Agenzia di promozione economica della Toscana 'APET'. Modifiche alla l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale”)
Art. 3
Modifiche alla l.r. 22/2016
1. Il titolo della legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. “Riforma dell’Agenzia di promozione economica della Toscana 'APET'. Modifiche alla l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale”), è sostituito dal seguente:
(Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell’Agenzia di promozione economica della Toscana “APET”)
.
2. Il punto 7 del preambolo della l.r. 22/2016 è abrogato.
3. L’articolo 20 della l.r. 22/2016 è abrogato.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.