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Legge regionale 15 luglio 2020, n. 61

Gestione e tutela della fauna selvatica sul territorio regionale. Modifiche alla l.r. 3/1994 .

Bollettino Ufficiale n. 69, parte prima, del 17 luglio 2020

Art. 5
Comitato scientifico regionale sulla fauna selvatica. Sostituzione dell’articolo 10 bis della l.r. 3/1994
1. L’articolo 10 bis della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
Art. 10 bis. Comitato scientifico regionale sulla fauna selvatica.
1. È istituito il comitato scientifico regionale sulla fauna selvatica, al quale è attribuito il compito di analizzare le dinamiche delle popolazioni di specie di fauna selvatica sul territorio regionale.
2. Il comitato è composto da esperti nelle materie faunistiche esponenti del mondo universitario o comunque dotati di comprovata esperienza nelle materie faunistiche, così individuati:
a) quattro esperti designati dal Presidente della Giunta regionale;
b) tre esperti designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale ove presenti in forma organizzata sul territorio regionale. Ciascuna organizzazione designa un rappresentante;
c) tre esperti designati dalle organizzazioni venatorie maggiormente rappresentative a livello regionale, presenti in forma organizzata sul territorio e riconosciute a livello nazionale;
d) due esperti designati, secondo modalità definite con delibera di Giunta regionale, dalle associazioni di protezione ambientale presenti in forma organizzata sul territorio regionale e riconosciute ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349
(Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale);
e) due esperti designati congiuntamente dagli ATC.
3. Il comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale previa designazione da parte dei soggetti di cui al comma 2. Il comitato può essere nominato in presenza di più della metà delle designazioni, fatte salve le successive integrazioni.
4. Il comitato resta in carica per la durata della legislatura e si riunisce su convocazione del Presidente della Giunta regionale.
5. Il comitato nomina il presidente e il vice presidente scegliendoli tra i propri componenti.
6. Le riunioni del comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti.
7. La prima seduta è convocata dal componente più anziano entro trenta giorni dal provvedimento di nomina.
8. La partecipazione al comitato non comporta oneri per l’amministrazione regionale.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 158 del 2021 si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito agli artt. 24 e 30 della presente legge.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.