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Legge regionale 15 luglio 2020, n. 61

Gestione e tutela della fauna selvatica sul territorio regionale. Modifiche alla l.r. 3/1994 .

Bollettino Ufficiale n. 69, parte prima, del 17 luglio 2020

Art. 25
Indennizzo dei danni. Sostituzione dell’articolo 28 ter della l.r. 3/1994
1. L’articolo 28 ter della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
Art. 28 ter Indennizzo dei danni
1. Ai soggetti gestori delle aree protette di cui alla
l.r. 30/2015
e degli istituti pubblici e privati compete la determinazione dell’indennizzo, e la relativa liquidazione, dei danni alle produzioni agricole causate dalle specie ungulate.
2. Ai soggetti gestori di cui al comma 1 che non abbiano posto in essere i piani di prelievo e di controllo approvati dalla Giunta regionale è ulteriormente imputato l’indennizzo dei danni causati dalle specie ungulate entro la fascia di 200 metri circostanti i confini.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 158 del 2021 si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito agli artt. 24 e 30 della presente legge.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.