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Legge regionale 15 luglio 2020, n. 60

Attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana. Modifiche alla l.r. 26/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 69, parte prima, del 17 luglio 2020

Art. 29
Coordinamenti di area geografica. Sostituzione all'articolo 38 della l.r. 26/2009
1. L'articolo 38 della l.r. 26/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 38 - Coordinamenti di area geografica
1. Agli effetti del presente capo sono individuate le seguenti aree geografiche omogenee:
a) Europa/Mediterraneo;
b) America del nord;
c) America del sud-ispanofona;
d) America del sud-lusofona;
e) Australia/sud Africa/Asia.
2. La Giunta regionale riconosce i coordinamenti di aree geografiche omogenee quali organismi intermedi con il compito di:
a) eleggere i propri coordinatori;
b) promuovere, coordinare e gestire le iniziative e le attività delle associazioni e dei gruppi operanti nell’area di riferimento, incluse le attività di cui all'articolo 28;
c) promuovere la costituzione di nuove associazioni e gruppi di toscani nel mondo.
3. Il coordinamento di area geografica è composto dai presidenti, o loro delegati, di almeno due associazioni riconosciute che operano nell’area di riferimento.
4. Ogni coordinamento elegge un coordinatore che lo presiede e interagisce con gli uffici regionali tramite modalità telematica per formulare proposte in ordine agli interventi che coinvolgono le associazioni dei toscani nel mondo e per partecipare alla definizione delle norme che riguardano i cittadini toscani nel mondo e le loro famiglie.
5. Ogni coordinamento è dotato di uno statuto che garantisce criteri di gestione democratica dell’organismo e di pubblicità dei suoi atti. Lo statuto è approvato e sottoscritto dai presidenti delle associazioni di cui all’articolo 30 comprese nell’area di riferimento, o da loro delegati.
6. La Giunta regionale revoca il riconoscimento nel caso di violazione dello Statuto o del venir meno del numero minimo di due associazioni previsto dal comma 3.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.