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Legge regionale 15 luglio 2020, n. 60

Attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana. Modifiche alla l.r. 26/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 69, parte prima, del 17 luglio 2020

Art. 24
Associazioni e gruppi di toscani nel mondo. Modifiche all'articolo 30 della l.r. 26/2009
1. Al comma 1 dell’articolo 30 della l.r. 26/2009 la parola: “
titolo
” è sostituita dalla seguente: “
capo
”.
2. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 30 della l.r. 26/2009 è sostituita dalla seguente:
c) provvede alla eventuale revoca del riconoscimento a seguito della perdita dei requisiti di cui al comma 1.
”.
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 30 della l.r. 26/2009 sono aggiunti i seguenti:
3 bis. Ai fini del comma 3, i coordinatori di area geografica di cui all'articolo 38 informano la competente struttura regionale in ordine a eventi relativi alle associazioni operanti nell'area di riferimento rilevanti per la verifica della sussistenza dei requisiti del comma 1.
3 ter. I presidenti delle associazioni comunicano alla competente struttura regionale, anche tramite il coordinamento di area geografica, l'avvenuta cessazione delle attività dell'associazione.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.