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Legge regionale 22 giugno 2020, n. 41

Emergenza COVID-19. Istituzione del fondo speciale regionale per il comparto TPL “Fondo COVID-19 TPL”. Disposizioni per il versamento dei contributi di estrazione di cui alla l.r. 35/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 26 giugno 2020

CAPO I
Fondo speciale regionale definito “Fondo COVID-19 TPL”
Art. 1
Istituzione del fondo speciale regionale “Fondo COVID-19 TPL”
1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori del servizio di trasporto pubblico locale, in considerazione dell'eccezionalità e grave emergenza in atto nel territorio regionale che richiede misure straordinarie ed efficaci, è istituito un fondo speciale regionale definito “Fondo COVID-19 TPL” a supporto del comparto del trasporto pubblico locale.
2. L’ammontare del fondo, per l’anno 2020, è pari ad euro 46.500.000,00 di cui:
a) euro 16.500.000,00 di risorse regionali;
b) euro 30.000.000,00 di risorse statali, relative al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'Sito esternoarticolo 16 bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario).
3. Con deliberazione della Giunta regionale, le risorse del Fondo COVID-19 TPL di cui al comma 2, lettera b), possono essere incrementate con ulteriori risorse statali trasferite per lo svolgimento del servizio di TPL permanendo la situazione di criticità.
Art. 2
Gestione del fondo ed erogazione delle risorse
1. Le risorse del fondo sono utilizzate per mitigare l'impatto dei previsti mancati ricavi complessivi da traffico sopportati dalle aziende che espletano il servizio di trasporto pubblico locale.
2. Per l’anno 2020 le risorse del fondo, nell’ammontare complessivo di cui all’articolo 1, comma 2, vengono destinate al trasporto pubblico su gomma, in ragione delle particolari criticità di questo ambito.
3. La compensazione da erogare alle aziende di TPL costituisce una misura di carattere straordinario ed eccezionale.
4. Ai fini della quantificazione delle risorse da erogare si tiene conto dei seguenti elementi:
a) risorse statali stanziate per la stessa finalità, al fine di evitare sovracompensazioni o corresponsione di somme allo stesso titolo;
b) riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri;
c) costi cessanti e minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
d) costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza.
5. Le risorse sono corrisposte alle aziende di trasporto in forma di acconti mensili calcolati nella misura pari alla quota mensile dell’intero fondo dal mese di marzo 2020 al mese di dicembre 2020.
6. Le risorse del comma 5 sono corrisposte, salvo conguaglio o compensazione, a seguito della verifica degli elementi di cui sopra con riferimento alle mensilità per le quali sono stati erogati gli acconti, da espletarsi previa acquisizione dei dati.
7. Le risorse che si rendono disponibili a seguito della verifica di cui sopra e oggetto di conguaglio o compensazione vengono ridistribuite alle aziende di trasporto pubblico in proporzione dell’incidenza degli elementi di cui al comma 4 nei relativi mesi.
8. Nel caso in cui il Fondo COVID-19 TPL venga alimentato sulla base di quanto previsto all’articolo 1, comma 3, l’erogazione alle aziende di trasporto pubblico avverrà secondo le modalità previste nel presente articolo.
Art. 3
Aiuti di stato
1. L’erogazione delle risorse che determinano il Fondo COVID-19 TPL avviene nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Art. 1
Istituzione del fondo speciale regionale “Fondo COVID-19 TPL”
1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori del servizio di trasporto pubblico locale, in considerazione dell'eccezionalità e grave emergenza in atto nel territorio regionale che richiede misure straordinarie ed efficaci, è istituito un fondo speciale regionale definito “Fondo COVID-19 TPL” a supporto del comparto del trasporto pubblico locale.
2. L’ammontare del fondo, per l’anno 2020, è pari ad euro 46.500.000,00 di cui:
a) euro 16.500.000,00 di risorse regionali;
b) euro 30.000.000,00 di risorse statali, relative al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'Sito esternoarticolo 16 bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario).
3. Con deliberazione della Giunta regionale, le risorse del Fondo COVID-19 TPL di cui al comma 2, lettera b), possono essere incrementate con ulteriori risorse statali trasferite per lo svolgimento del servizio di TPL permanendo la situazione di criticità.
1.
2.
3.
Art. 2
Gestione del fondo ed erogazione delle risorse
1. Le risorse del fondo sono utilizzate per mitigare l'impatto dei previsti mancati ricavi complessivi da traffico sopportati dalle aziende che espletano il servizio di trasporto pubblico locale.
2. Per l’anno 2020 le risorse del fondo, nell’ammontare complessivo di cui all’articolo 1, comma 2, vengono destinate al trasporto pubblico su gomma, in ragione delle particolari criticità di questo ambito.
3. La compensazione da erogare alle aziende di TPL costituisce una misura di carattere straordinario ed eccezionale.
4. Ai fini della quantificazione delle risorse da erogare si tiene conto dei seguenti elementi:
a) risorse statali stanziate per la stessa finalità, al fine di evitare sovracompensazioni o corresponsione di somme allo stesso titolo;
b) riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri;
c) costi cessanti e minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
d) costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza.
5. Le risorse sono corrisposte alle aziende di trasporto in forma di acconti mensili calcolati nella misura pari alla quota mensile dell’intero fondo dal mese di marzo 2020 al mese di dicembre 2020.
6. Le risorse del comma 5 sono corrisposte, salvo conguaglio o compensazione, a seguito della verifica degli elementi di cui sopra con riferimento alle mensilità per le quali sono stati erogati gli acconti, da espletarsi previa acquisizione dei dati.
7. Le risorse che si rendono disponibili a seguito della verifica di cui sopra e oggetto di conguaglio o compensazione vengono ridistribuite alle aziende di trasporto pubblico in proporzione dell’incidenza degli elementi di cui al comma 4 nei relativi mesi.
8. Nel caso in cui il Fondo COVID-19 TPL venga alimentato sulla base di quanto previsto all’articolo 1, comma 3, l’erogazione alle aziende di trasporto pubblico avverrà secondo le modalità previste nel presente articolo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Art. 3
Aiuti di stato
1. L’erogazione delle risorse che determinano il Fondo COVID-19 TPL avviene nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
1.
CAPO II
Contributi di estrazione
Art. 4
Disposizioni per il versamento dei contributi di estrazione di cui all’articolo 27 della l.r. 35/2015
1. Per l’anno 2020 l’acconto del contributo di estrazione di cui all’articolo 27, comma 10, della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave) è rapportato al materiale escavato fino al 31 maggio 2020, ferma restando la scadenza del 31 dicembre 2020 per il pagamento del conguaglio dovuto per l’anno 2020.
Art. 4
Disposizioni per il versamento dei contributi di estrazione di cui all’articolo 27 della l.r. 35/2015
1. Per l’anno 2020 l’acconto del contributo di estrazione di cui all’articolo 27, comma 10, della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave) è rapportato al materiale escavato fino al 31 maggio 2020, ferma restando la scadenza del 31 dicembre 2020 per il pagamento del conguaglio dovuto per l’anno 2020.
1.
CAPO III
Disposizioni finali
Art. 5
Norma finanziaria
1. Al finanziamento del Fondo COVID-19 TPL di cui all'articolo 1, comma 2, pari ad euro 46.500.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti dalla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, annualità 2020.
2. Al fine della copertura degli oneri di cui al comma 1 al bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022, annualità 2020, sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa:
anno 2020
- in diminuzione Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 01 “Trasporto ferroviario” Titolo 1 “Spese correnti”, euro 5.000.000,00;
- in diminuzione Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, euro 16.500.000,00;
- in aumento Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 1 “Spese correnti”, euro 21.500.000,00.
3. L’attuazione di quanto previsto all’articolo 4 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 6
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Art. 5
Norma finanziaria
1. Al finanziamento del Fondo COVID-19 TPL di cui all'articolo 1, comma 2, pari ad euro 46.500.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti dalla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, annualità 2020.
2. Al fine della copertura degli oneri di cui al comma 1 al bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022, annualità 2020, sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa:
anno 2020
- in diminuzione Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 01 “Trasporto ferroviario” Titolo 1 “Spese correnti”, euro 5.000.000,00;
- in diminuzione Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, euro 16.500.000,00;
- in aumento Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 1 “Spese correnti”, euro 21.500.000,00.
3. L’attuazione di quanto previsto all’articolo 4 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
1.
2.
3.
Art. 6
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.