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Legge regionale 4 giugno 2020, n. 33

Gestione della sicurezza da rischio nivologico e dichiarazione di immunità dal pericolo di valanga. Modifiche alla l.r. 93/1993 e alla l.r. 39/2009 . Invasi ed opere esistenti. Sanzioni. Modifiche alla l.r. 64/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 10 giugno 2020





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione Sito esternodel capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 ) e, in particolare, l’articolo 89, comma 1, lettera b);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e, in particolare, l’articolo 61, comma 3;


Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400 (Regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone), così come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 dicembre 2003, n. 392;


Vista la legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93 (Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati);


Vista la legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LAMMA);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);


Vista la legge regionale 22 novembre 2019, n. 69 (Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 “Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo”) e, in particolare, l’articolo 65;


Considerato quanto segue:


1. Si rende necessario, ai sensi del d.m. trasporti 400/1998, disciplinare le competenze regionali per la verifica e l’approvazione della dichiarazione di immunità del pericolo di valanga, ovvero dell’efficacia degli interventi proposti;


2. Occorre pertanto apportare modifiche all’articolo 5 della l.r. 93/1993 , per l’attribuzione delle funzioni previste dall'articolo 7, comma 6, del d.m. trasporti 400/1998, alla Regione;


3. Si rende necessario modificare la l.r. 39/2009 e integrare le attività del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LaMMA) prevedendo, tra le attività ordinarie svolte dal consorzio, l’attività di rilevazione, studio ed elaborazione dati in materia nivologica e relativo supporto alle strutture regionali;


4. Si ritiene necessario modificare gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa riferita ai casi di cui all’articolo 13, comma 1 bis, della l.r. 64/2009 , introducendo un caso di particolare tenuità, per gli impianti di altezza inferiore o uguale a 10 metri e con volume d’invaso inferiore o uguale a 100.000 metri cubi;



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.