Legge regionale 17 febbraio 2020, n. 7
Disposizioni in materia di rischio di alluvioni. Modifiche alla l.r. 41/2018 .
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 21 febbraio 2020
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi secondo e terzo, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l) e z), dello Statuto;
Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);
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Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998 . Abrogazione della l.r. 34/1994 );
Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);
Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);
Vista la legge regionale 24 luglio 2018, n. 41 (Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione

Considerato quanto segue:
1. È opportuno differenziare le condizioni di attuazione degli interventi di nuova costruzione nelle aree soggette ad alluvioni frequenti in considerazione della diversa classe di magnitudo idraulica, prevedendo che gli interventi in aree con magnitudo moderata possano essere effettuati a condizione che siano realizzate le opere di sopraelevazione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c), della l.r. 41/2018 , ferma restando la possibilità di realizzare anche le opere idrauliche di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b), sempre della medesima l.r. 41/2018 , che riducano ulteriormente l’intensità del fenomeno alluvionale;
2. È necessario stabilire che sul patrimonio edilizio esistente sono sempre ammessi gli incrementi volumetrici necessari per il superamento delle barriere architettoniche;
3. È necessario modificare le condizioni per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile, in considerazione delle loro esigenze tecnico-funzionali, compatibilmente con la gestione del rischio alluvioni;
4. Nelle more dell’aggiornamento del piano di protezione civile comunale, è opportuno specificare le modalità di individuazione delle misure di gestione del rischio alluvioni, relativamente al patrimonio edilizio esistente ricadente negli alvei, nelle golene, sugli argini e nella fascia dei dieci metri dal piede esterno dell’argine o dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua di cui al reticolo idrografico;
5. Al fine di consentire una adeguata gestione del rischio alluvioni in relazione agli strumenti di pianificazione, è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Approva la presente legge
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.