Legge regionale 17 febbraio 2020, n. 7
Disposizioni in materia di rischio di alluvioni. Modifiche alla l.r. 41/2018 .
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 21 febbraio 2020
Art. 2
Barriere architettoniche. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 41/2018
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 41/2018 è inserito il seguente:
“
2 bis. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, sono sempre ammessi gli incrementi volumetrici finalizzati al superamento delle barriere architettoniche
. ”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.