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Legge regionale 17 febbraio 2020, n. 7

Disposizioni in materia di rischio di alluvioni. Modifiche alla l.r. 41/2018 .

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 21 febbraio 2020

Art. 1
Interventi di nuova costruzione in aree a pericolosità per alluvioni frequenti. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 41/2018
1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 24 luglio 2018, n. 41 (Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione Sito esternodel decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”), è sostituito dal seguente:
1. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti possono essere realizzati interventi di nuova costruzione alle seguenti condizioni:
a) se ricadenti in aree caratterizzate da magnitudo severa o molto severa è realizzata almeno una delle opere idrauliche di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) o b);
b) se ricadenti in aree caratterizzate da magnitudo moderata è realizzata almeno una delle opere di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b) o c).
” .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.