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Legge regionale 3 gennaio 2020, n. 2

Disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Modifiche alla l.r. 48/1994 e alla l.r. 89/1998 .

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 10 gennaio 2020





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’Sito esternoarticolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro);


Visto il regolamento emanato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304 (Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'Sito esternoarticolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447 );


Vista la legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore);


Vista la legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico);


Considerato quanto segue:


1. Occorre disciplinare la circolazione dei veicoli a motore nei circuiti, quali gli autodromi e le piste motoristiche dedicati alla pratica dell’automobilismo e del motociclismo, riconoscendo la pratica dello sport come momento di crescita individuale e di aggregazione sociale, al fine di garantire la fruibilità di tali strutture in un ambito sicuro e controllato, nel rispetto del diritto alla salute della cittadinanza;


2. È necessario riconoscere l’importanza strategica regionale e internazionale dell’autodromo situato nel Comune di Scarperia e San Piero, che rappresenta il circuito automobilistico e motociclistico più importante della Regione, per lo svolgimento di attività agonistiche, sportive, test tecnici e attività ricreative;


3. Nel rispetto della normativa statale di riferimento, occorre disciplinare le modalità di svolgimento delle attività svolte nel circuito automobilistico e motociclistico;


4. Occorre prevedere alcune modifiche del regolamento regionale di attuazione dell’articolo 2 della l.r. 89/1998 , per disciplinare le modalità operative per l’effettuazione dei controlli in materia di inquinamento acustico, ivi compresi i termini di riferimento per la valutazione dei valori di attenzione di lungo termine;


5. È opportuno, inoltre, eseguire un intervento modificativo in merito alla circolazione fuori strada dei veicoli a motore, con particolare riferimento a quanto disposto dall'articolo 3 della l.r. 48/1994 ;


Approva la presente legge;



Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 3 del 2021 si è espressa dichiarando la cessazione della materia del contendere in relazione ad alcune questioni di legittimità e la non fondatezza delle residue questioni di legittimità in riferimento all’art. 3 della legge della Regione Toscana 3 gennaio 2020, n. 2 (Disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Modifiche alla l.r. 48/1998 e alla l.r. 89/1998 ).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.