Legge regionale 3 gennaio 2020, n. 2
Disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Modifiche alla l.r. 48/1994 e alla l.r. 89/1998 .
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 10 gennaio 2020
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro);
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304 (Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447 );
Vista la legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore);
Vista la legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico);
Considerato quanto segue:
1. Occorre disciplinare la circolazione dei veicoli a motore nei circuiti, quali gli autodromi e le piste motoristiche dedicati alla pratica dell’automobilismo e del motociclismo, riconoscendo la pratica dello sport come momento di crescita individuale e di aggregazione sociale, al fine di garantire la fruibilità di tali strutture in un ambito sicuro e controllato, nel rispetto del diritto alla salute della cittadinanza;
2. È necessario riconoscere l’importanza strategica regionale e internazionale dell’autodromo situato nel Comune di Scarperia e San Piero, che rappresenta il circuito automobilistico e motociclistico più importante della Regione, per lo svolgimento di attività agonistiche, sportive, test tecnici e attività ricreative;
3. Nel rispetto della normativa statale di riferimento, occorre disciplinare le modalità di svolgimento delle attività svolte nel circuito automobilistico e motociclistico;
4. Occorre prevedere alcune modifiche del regolamento regionale di attuazione dell’articolo 2 della l.r. 89/1998 , per disciplinare le modalità operative per l’effettuazione dei controlli in materia di inquinamento acustico, ivi compresi i termini di riferimento per la valutazione dei valori di attenzione di lungo termine;
5. È opportuno, inoltre, eseguire un intervento modificativo in merito alla circolazione fuori strada dei veicoli a motore, con particolare riferimento a quanto disposto dall'articolo 3 della l.r. 48/1994 ;
Approva la presente legge;
Note del Redattore:
La Corte costituzionale con sentenza n. 3 del 2021 si è espressa dichiarando la cessazione della materia del contendere in relazione ad alcune questioni di legittimità e la non fondatezza delle residue questioni di legittimità in riferimento all’art. 3 della legge della Regione Toscana 3 gennaio 2020, n. 2 (Disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Modifiche alla l.r. 48/1998 e alla l.r. 89/1998 ).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.