Legge regionale 3 gennaio 2020, n. 2
Disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Modifiche alla l.r. 48/1994 e alla l.r. 89/1998 .
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 10 gennaio 2020
Art. 4
Integrazione del contenuto del regolamento regionale di attuazione in materia di inquinamento acustico. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 89/1998
1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico), sono aggiunte le seguenti:
“
h bis) nel rispetto della normativa statale di riferimento, le modalità operative per
l’effettuazione
dei controlli di cui agli articoli 14 e 15
; h ter) specifici criteri tecnici relativi alle aree in cui sono presenti autodromi, ai fini della redazione dei piani comunali di classificazione acustica.”
. Note del Redattore:
La Corte costituzionale con sentenza n. 3 del 2021 si è espressa dichiarando la cessazione della materia del contendere in relazione ad alcune questioni di legittimità e la non fondatezza delle residue questioni di legittimità in riferimento all’art. 3 della legge della Regione Toscana 3 gennaio 2020, n. 2 (Disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Modifiche alla l.r. 48/1998 e alla l.r. 89/1998 ).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.