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Legge regionale 3 gennaio 2020, n. 2

Disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Modifiche alla l.r. 48/1994 e alla l.r. 89/1998 .

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 10 gennaio 2020

Art. 4
Integrazione del contenuto del regolamento regionale di attuazione in materia di inquinamento acustico. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 89/1998
1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico), sono aggiunte le seguenti:
h bis) nel rispetto della normativa statale di riferimento, le modalità operative per
l’effettuazione
dei controlli di cui agli articoli 14 e 15
;
h ter) specifici criteri tecnici relativi alle aree in cui sono presenti autodromi, ai fini della redazione dei piani comunali di classificazione acustica.”
.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 3 del 2021 si è espressa dichiarando la cessazione della materia del contendere in relazione ad alcune questioni di legittimità e la non fondatezza delle residue questioni di legittimità in riferimento all’art. 3 della legge della Regione Toscana 3 gennaio 2020, n. 2 (Disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Modifiche alla l.r. 48/1998 e alla l.r. 89/1998 ).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.