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Legge regionale 10 dicembre 2019, n. 75

Norme per incentivare l’introduzione dei prodotti a chilometro zero provenienti da filiera corta nelle mense scolastiche.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 13 dicembre 2019





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l) e n), dello Statuto.


Considerato quanto segue:


1. Consumare prodotti originari del territorio identifica una politica economica che predilige il prodotto locale garantendo un risparmio nel processo di trasporto per ciò che attiene sia la riduzione di gas nocivi all’ambiente, sia la riduzione dei costi dovuti ai numerosi passaggi di imballaggio e confezionamento.


2. È importante aumentare il livello di consapevolezza dei fruitori del servizio di refezione scolastica, alunni e loro famiglie, attraverso l’elaborazione di azioni e interventi mirati all’informazione e sensibilizzazione per una corretta alimentazione, comprensiva di prodotti della tradizione locale.


3. La Regione intende attribuire incentivi economici ai soggetti pubblici che aggiudicano servizi di refezione collettiva scolastica, o che erogano direttamente il servizio di mensa scolastica, anche al fine di far conoscere le proprietà organolettiche degli alimenti usati nella refezione stessa e di promuovere l’utilizzo dei prodotti a chilometro zero provenienti da filiera corta nelle mense scolastiche,


Approva la presente legge


Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 5 maggio 2020 n. 28, art. 8 .

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 31 del 2021 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale degli articoli 2, 3 e 4 della presente legge.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.