Legge regionale 16 aprile 2019, n. 18
Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007 .
Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 19 aprile 2019
Art. 6.1
Tutela dei lavoratori nei contratti pubblici di appalto di competenza regionale (6)
1. I bandi di gara delle procedure ad evidenza pubblica in cui la Regione Toscana, i suoi enti e organismi strumentali, incluse le aziende sanitarie locali e le società “in house”, siano stazioni appaltanti o enti concedenti, con particolare riguardo agli affidamenti ad alta intensità di manodopera basati sul criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prevedono quale criterio qualitativo premiale l’applicazione di un trattamento economico minimo orario non inferiore a nove euro lordi.
Art. 7
Suddivisione in lotti
1. Ferme restando le disposizioni di cui all’
articolo 51 del d.lgs. 50/2016 , al fine di favorire la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese negli appalti di forniture e servizi di importo superiore alla soglia comunitaria, nel provvedimento di indizione della gara le stazioni appaltanti sono tenute a fornire specifica e puntuale motivazione idonea a giustificare la scelta della mancata suddivisione in lotti dell’appalto.

Note del Redattore:
La Corte costituzionale con sentenza n. 98 del 2020 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale del comma 4 dell'articolo 10.
Articolo prima inserito con l.r. 28 febbraio 2023, n. 7 , art. 1 ; poi abrogato con l.r. 18 giugno 2025, n. 30, art. 3 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.